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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-595/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2022. — UE contro ShareWood Switzerland AG e VF. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Contratti conclusi da consumatori – Scelta della legge applicabile – Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) – Esclusione dei contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile – Contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, per alberi piantati al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro. — Causa C-595/20

Giurisprudenza europea62020CJ0595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l'ambito dell'esclusione prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I per i contratti aventi per oggetto diritti reali immobiliari o locazioni immobiliari. Un'operazione contrattuale complessa che mira essenzialmente all'acquisto, coltivazione e vendita di alberi a fini di lucro, pur includendo la locazione del terreno e servizi di gestione, non rientra in tale esclusione. Ne deriva che il consumatore può invocare la protezione inderogabile della legge normalmente applicabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonostante la clausola di scelta del diritto svizzero.

Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I: un contratto di vendita di alberi connesso a locazione del terreno e servizi di gestione rientra o meno tra i contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile.

La questione giuridica

Se l'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) debba essere interpretato nel senso che un contratto di vendita relativo ad alberi da teak e balsa, stipulato con un consumatore e comprensivo di un contratto di locazione del terreno e di un contratto di prestazione di servizi per coltivazione, taglio e vendita, sia un contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile, con conseguente esclusione della disciplina consumeristica dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Principio di diritto

L'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I va interpretato restrittivamente e in modo autonomo: un contratto di vendita di alberi piantati su un terreno, che include la locazione del terreno e servizi di coltivazione e commercializzazione, non è un contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare né una locazione di immobile quando lo scopo principale dell'operazione è la produzione e vendita del legname a fini di lucro e la locazione serve solo come strumento accessorio per l'esecuzione del contratto. Di conseguenza, restano applicabili le norme dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, a tutela del consumatore, anche in presenza di scelta del diritto svizzero.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
  • Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Direttiva 94/47/CE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 864/2007

Contratto di vendita di alberi, locazione del terreno e tutela del consumatore nel regolamento Roma I

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca) in materia di legge applicabile ai contratti conclusi dai consumatori. Il nodo centrale era stabilire se un'operazione contrattuale complessa, avente ad oggetto alberi da teak e balsa piantati in Brasile e accompagnata da un contratto di locazione del terreno e da un contratto di prestazione di servizi, fosse esclusa dal regime consumeristico dell'articolo 6 del regolamento Roma I in quanto contratto relativo a un diritto reale immobiliare o alla locazione di un immobile.

Fatti e procedimento principale

UE, consumatore residente in Austria, aveva concluso con ShareWood Switzerland AG, società con sede in Svizzera, un contratto quadro e quattro contratti di vendita relativi ad alberi di teak e balsa piantati in Brasile. Il contratto quadro prevedeva anche:

  • un contratto di locazione del terreno, limitato al diritto di far crescere gli alberi acquistati;
  • un contratto di assistenza/prestazione di servizi con cui la società si impegnava a coltivare, amministrare, tagliare e vendere gli alberi, riversando al consumatore i ricavi netti.

Nel contratto era prevista la scelta del diritto sostanziale svizzero, con esclusione delle norme di conflitto. UE agiva in giudizio in Austria per ottenere l'adempimento degli obblighi assunti dalla società e il risarcimento, sostenendo anche di poter far valere la tutela prevista dal diritto austriaco in quanto consumatore.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I dovesse essere interpretato nel senso che un contratto di vendita di alberi, connesso a locazione del terreno e servizi di gestione, costituisca un contratto avente per oggetto:

  • un diritto reale immobiliare, oppure
  • la locazione di un immobile.

L'interrogativo era decisivo perché, se la risposta fosse stata positiva, non si sarebbero applicati i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6, che assicurano al consumatore la protezione della legge del paese della sua residenza abituale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 6 del regolamento Roma I, sui contratti conclusi da consumatori;
  • il paragrafo 2, che consente la scelta della legge applicabile ma senza privare il consumatore delle norme inderogabili della legge altrimenti applicabile;
  • il paragrafo 4, lettera c), che esclude dall'ambito dei paragrafi 1 e 2 i contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile, con eccezione dei contratti di multiproprietà disciplinati dalla direttiva 94/47/CE.

La Corte richiama inoltre il considerando 7 del regolamento Roma I e il principio di coerenza con il regolamento Bruxelles I e con il regolamento n. 864/2007.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il regolamento Roma I non definisce i concetti di diritto reale immobiliare, immobile o contratto avente per oggetto tali diritti. Ne deriva che tali nozioni devono essere interpretate in modo autonomo e uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Quanto al diritto reale immobiliare, la Corte rileva che il contratto non aveva ad oggetto il terreno, ma soltanto gli alberi. Pur essendo piantati sul suolo per crescere, essi erano destinati sin dall'inizio alla raccolta e alla vendita del legname. La Corte qualifica quindi tali alberi come frutti dello sfruttamento del terreno, precisando che un contratto avente per oggetto la cessione dei frutti di un fondo non equivale a un contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare.

Quanto alla locazione di immobile, la Corte sottolinea che la presenza di una locazione non basta da sola a far rientrare il contratto nell'esclusione dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c). Occorre un legame sufficientemente stretto con il bene immobile. Richiamando la giurisprudenza in materia di competenza giurisdizionale, la Corte osserva che il contratto complesso in questione era dominato dall'obiettivo di produrre reddito mediante la coltivazione e la vendita degli alberi, mentre la locazione del terreno aveva funzione meramente accessoria e strumentale. Manca quindi il necessario nesso stretto con l'immobile per qualificare il contratto come locazione di immobile.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che un contratto di vendita, comprensivo di locazione del terreno e prestazione di servizi, relativo ad alberi piantati su un terreno locato al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro, non costituisce un contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile.

Principi affermati

La pronuncia afferma in sostanza che:

  • le esclusioni dall'articolo 6 del regolamento Roma I vanno interpretate restrittivamente;
  • il contratto va qualificato in base alla sua funzione economica prevalente, non alla mera presenza accessoria di elementi immobiliari;
  • la vendita di beni biologici/frutti del terreno destinati alla raccolta e commercializzazione non è, di per sé, un contratto immobiliare;
  • la tutela del consumatore ex articolo 6, paragrafi 1 e 2, resta applicabile quando la componente immobiliare è solo strumentale all'operazione principale.

Come è indicizzato

Materiediritto internazionale privato dell'unione europeacontratti con i consumatorilocazione di immobilidiritti reali immobiliarivendita di beni e prestazioni di servizi

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