Cassazione Penale, Sentenza n. 8383/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato esecutivo il decreto penale n.108/2021 nonostante avesse proposto formale opposizione. Ha censurato la violazione dell'art. 461 c.p.p. (commi 2 e 4), sostenendo che l'inammissibilità della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti non può comportare automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale; inoltre ha dedotto di aver espresso previamente la volontà di opporsi e che la domanda di applicazione della pena era stata formulata solo in via subordinata, per cui, in caso di inammissibilità di quest'ultima, il giudice avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del procedimento secondo le forme del rito immediato ai sensi dell'art. 464 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Ha affermato che l'inammissibilità della richiesta di applicazione concordata della pena non determina di per sé l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale; una volta proposta opposizione il decreto perde la sua natura di condanna anticipata e deve costituire soltanto il presupposto per l'introduzione di un giudizio autonomo. Pertanto il G.i.p. ha errato nel dichiarare l'integrale inammissibilità dell'opposizione e nell'emettere la dichiarazione di esecutività. La Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Larino per il prosieguo secondo le regole indicate (prosecuzione secondo il rito immediato o altra forma prevista).
Norme richiamate
art. 461 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che le ipotesi di inammissibilità indicate da tale norma non comprendono l'inammissibilità della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti; dunque l'inammissibilità di quest'ultima non legittima di per sé la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione al decreto penale
art. 464 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito immediato dopo l'opposizione al decreto penale, ove la richiesta concordata non sia accolta il giudice deve disporre la continuazione del giudizio secondo le forme previste
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.3, n. 20261 del 18/3/2014, Luzzana)
Principio secondo cui il decreto penale, opposto, perde efficacia di condanna anticipata e deve essere revocato dal giudice procedente dopo la verifica dell'instaurazione del giudizio; l'opposizione introduce un giudizio autonomo
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n. 40137 del 18/9/2009, Furlan; Sez.5 del 18/10/2013, n. 6369/2014, La Ragione)
Costante orientamento che, in caso di mancato accoglimento della richiesta di applicazione concordata della pena formulata in sede di opposizione, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato e la prosecuzione del processo secondo le forme previste
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale, una volta proposta, non può essere dichiarata automaticamente inammissibile per il solo fatto che la richiesta di applicazione concordata della pena sia stata ritenuta inammissibile.
- Se la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti è inammissibile o non viene accolta, il giudice deve procedere con la prosecuzione del procedimento nelle forme del giudizio immediato (o altra forma prevista), e non può dichiarare esecutivo il decreto penale opposto.
- La domanda difensiva di patteggiamento/applicazione concordata della pena, se presentata in via subordinata rispetto all'opposizione, non esclude la volontà di opporsi: il giudice deve valutare separatamente l'opposizione e l'eventuale accordo sulla pena.
- Dalla prospettazione difensiva è opportuno risultino chiaramente l'elezione a procedere per opposizione e l'eventuale istanza alternativa di applicazione concordata della pena, per evitare censure procedurali; comunque, l'assenza di una richiesta alternativa non legittima la dichiarazione di esecutività del decreto opposto.
- Per la parte resistente (Pubblico Ministero/giudice), prima di dichiarare l'esecutività del decreto, occorre accertare che ricorrano le ipotesi tassative previste dal codice che legittimano tale dichiarazione e non confondere l'inammissibilità di una richiesta di patteggiamento con l'inammissibilità dell'opposizione.
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