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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03377/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coltivatore)

La controversia

Il ricorrente aveva adito la sezione specializzata agraria chiedendo anzitutto l’accertamento della propria qualifica di coltivatore diretto al momento della stipula, nell’ultima decade di luglio 2009, di un contratto verbale di affitto del fondo "Belvedere" di Battipaglia, che assumeva concluso ai sensi dell’art. 41 l. n. 203/1982, oltre alla quantificazione del credito maturato per le attività di bonifica eseguite dal 2009. I convenuti, eredi del proprietario del fondo, si erano costituiti e avevano chiesto la sospensione del giudizio agrario in attesa della definizione di un diverso giudizio pendente in appello, promosso da una società terza che rivendicava la proprietà di alcuni terreni del medesimo fondo e qualificava gli occupanti come sine titulo. Il tribunale aveva disposto la sospensione ritenendo sussistente una connessione e la pregiudizialità del giudizio di appello. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha censurato il provvedimento deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4, 177, 337 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo: mancanza di un vero nesso di pregiudizialità logica tra i due giudizi; difetto assoluto di motivazione sulla sospensione; inapplicabilità dell’art. 40 c.p.c. per tardività della dedotta connessione; erronea individuazione del giudizio pregiudicante, poiché la questione agraria sarebbe stata funzionalmente pregiudiziale rispetto al giudizio di appello; omessa valutazione della plausibile controvertibilità della decisione invocata come pregiudicante, richiesta dall’art. 337, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c., affermando che il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale presuppone una espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione invocata come pregiudicante, mediante confronto tra quella decisione e le critiche ad essa rivolte. Poiché nel caso concreto tale motivazione mancava, l’ordinanza di sospensione è stata cassata e la Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti alla sezione specializzata agraria, con riassunzione entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico degli intimati che avevano chiesto la sospensione, con liquidazione in € 2.800,00 oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    "indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo"

    La sospensione discrezionale del processo è legittima solo se il giudice motiva espressamente perché la decisione pretesamente pregiudicante è plausibilmente controvertibile, confrontando quella decisione con le critiche mossele.

  • art. 40 c.p.c.

    Il ricorrente ne ha denunciato la violazione per tardività della rilevazione della connessione; la Corte però non fonda la decisione su tale profilo, accogliendo il ricorso per la carenza di motivazione richiesta dall’art. 337, comma 2, c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata unitamente ad altre norme processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata unitamente ad altre norme processuali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata unitamente ad altre norme processuali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del vizio di motivazione dell’ordinanza di sospensione.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’assenza di un giudicato opponibile tra giudizi diversi e parti diverse.

  • art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203

    Richiamato come base della dedotta conclusione del contratto verbale di affitto agrario.

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese, affermando che nel regolamento di competenza il valore della causa è indeterminabile quando la questione è meramente processuale.

Massime di principio

  • Per disporre la sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. il giudice deve motivare in modo espresso sulla plausibile controvertibilità della decisione assunta come pregiudicante, dando conto del confronto tra quella decisione e le contestazioni mosse.
  • La sospensione discrezionale non può essere sorretta da una motivazione apodittica o meramente assertiva della pregiudizialità: occorre spiegare perché non si intenda riconoscere autorità alla decisione già intervenuta.
  • Nel regolamento di competenza relativo a una questione meramente processuale, il valore effettivo della controversia va considerato indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
  • Quando manca la motivazione richiesta per la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., il provvedimento va cassato e il giudizio deve proseguire davanti al giudice originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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