Cassazione Penale, Sentenza n. 3789/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la declaratoria di inammissibilita' del reclamo proposto ai sensi dell'art. 69-bis L. n. 354/1975 avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata. Si deduceva che il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza e' un mezzo di impugnazione che appartiene alla competenza del Tribunale di sorveglianza collegiale e non puo' essere dichiarato inammissibile de plano dal presidente o dal Magistrato di sorveglianza tramite il procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p.; inoltre si eccepiva la non rispondenza tra la previsione dell'art. 69-bis (deposito del reclamo al Tribunale competente) e l'applicazione dell'art. 582 c.p.p. (deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento) operata dal provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il reclamo contro il rigetto della liberazione anticipata e' qualificabile come impugnazione e deve essere esaminato dal Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale. La declaratoria di inammissibilita' emessa de plano dal presidente (applicando il rito semplificato ex art. 666, comma 2, c.p.p.) e' viziata per violazione delle norme sulla costituzione dell'organo decidente; tale vizio integra nullita' assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna affinche' il reclamo venga esaminato dal collegio competente.
Norme richiamate
Legge n. 354/1975, art. 69-bis
il comma 3 prevede che, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, l'interessato puo' proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio
La Corte interpreta l'art. 69-bis come disciplina che attribuisce al Tribunale di sorveglianza collegiale la cognizione del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata
Codice di procedura penale, art. 582
il comma 1 prevede che l'atto di impugnazione sia depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato
Tale disposizione non puo' essere utilizzata per escludere la competenza territoriale e organica specifica prevista dall'art. 69-bis; l'applicazione meccanica dell'art. 582 per dichiarare inammissibile il reclamo e' errata se contrasta con la norma speciale
Codice di procedura penale, art. 666, comma 2
L'art. 666(2) disciplina il decreto di inammissibilita' per manifesta infondatezza emesso de plano ma la Corte rileva che tale procedura semplificata non e' applicabile al reclamo al Tribunale di sorveglianza, salvo i casi tassativi previsti dalla legge (richiesta identica gia' rigettata o priva delle condizioni previste direttamente dalla legge)
Codice di procedura penale, art. 591
Le ragioni tassative di inammissibilita' previste dall'art. 591, che incidono sulla decisione d'impugnazione, devono essere valutate dal giudice dell'impugnazione in composizione collegiale e non dal presidente che decide de plano
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. a)
La violazione delle norme sulla costituzione dell'organo giudicante costituisce causa di nullita' assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
Codice di procedura penale, art. 179
Complementa l'art. 178 nella disciplina delle nullita' che colpiscono il procedimento e l'organo, richiamata dalla Corte per dichiarare la nullita' dell'atto impugnato
Codice di procedura penale, art. 678
Riferito a supporto del principio che i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario si riconducono alla categoria delle impugnazioni e seguono il relativo procedimento d'impugnazione
Massime di principio
- Il reclamo al Tribunale di sorveglianza contro il rigetto della liberazione anticipata e' da considerare un mezzo di impugnazione e deve essere trattato secondo le regole dell'impugnazione, con cognizione del collegio giudicante quando ricorra una delle ragioni tassative di inammissibilita'.
- Il presidente o il Magistrato di sorveglianza non puo' dichiarare l'inammissibilita' del reclamo de plano con riferimento al procedimento semplificato ex art. 666(2) c.p.p., salvo i limitati casi espressamente previsti (richiesta identica gia' rigettata o priva delle condizioni previste direttamente dalla legge).
- La violazione delle norme sulla costituzione del giudice (decisione adottata da presidente anziche' dal collegio previsto) determina nullita' assoluta rilevabile d'ufficio, e pertanto l'atto e' annullabile dalla Corte di cassazione.
- In caso di declaratoria illegittima di inammissibilita' adottata dal presidente, la Corte puo' annullare il provvedimento e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza affinche' il reclamo sia esaminato dal collegio competente.
- In presenza di una norma speciale (es. art. 69-bis L. 354/1975) che disciplina competenze e modalita' di deposito, la norma generale (es. art. 582 c.p.p.) non puo' essere applicata in modo da eludere la competenza organica stabilita dalla norma speciale.
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