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Sentenza

Sentenza n. 4574/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di appuntamento per il rilascio di visto di ingresso per motivi di studio avanzata dal ricorrente e per la conclusione del procedimento in questione;

Giustizia amministrativa202511065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, che non aveva fissato un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. La ricorrente ha inoltre chiesto la conclusione del procedimento e il rilascio del visto. Nel corso del giudizio l’appuntamento è stato fissato. La ricorrente si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che il bene della vita perseguito consisteva nella possibilità concreta e tempestiva di frequentare il corso universitario al quale era stata ammessa; tuttavia, tale opposizione è stata formulata essenzialmente ai fini della regolamentazione delle spese. Il giudice ha rilevato anche che la domanda di conclusione del procedimento con rilascio del visto sarebbe stata inammissibile perché non compresa nella procura speciale e, comunque, perché il termine per provvedere decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile soltanto dalla fissazione dell’appuntamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha fissato l’appuntamento richiesto, conseguendo così il risultato specificamente perseguito con l’istanza a provvedere: essere posta in condizione di presentare formalmente la domanda di visto. Il giudice ha precisato che il termine di 90 giorni per provvedere decorre dalla presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 349/1999, e che l’amministrazione è comunque tenuta a fissare tempestivamente l’appuntamento su richiesta dell’interessato. La domanda relativa al rilascio del visto non è stata esaminata nel merito, risultando comunque inammissibile per difetto di procura speciale e prematura, non essendo ancora iniziato il termine per la decisione. Le spese sono state compensate in ragione del rilevante flusso di domande recentemente gravante sull’ambasciata in Pakistan e dell’eccezionale contenzioso relativo alla materia.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 349/1999

    termine di 90 giorni per provvedere

    Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda; la presentazione diviene possibile dopo la fissazione dell’appuntamento presso l’ambasciata.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione consolare fissa, nelle more del giudizio, l’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto, viene meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio relativa alla mancata convocazione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
  • L’amministrazione è tenuta a fissare tempestivamente l’appuntamento richiesto dall’interessato quando tale appuntamento costituisce il presupposto necessario per formalizzare la domanda di visto.
  • Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda e non dalla precedente richiesta di fissazione dell’appuntamento.
  • La domanda giudiziale diretta a ottenere il rilascio del visto è prematura prima della presentazione della domanda amministrativa e può inoltre essere dichiarata inammissibile se non compresa nella procura speciale conferita al difensore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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