Ordinanza n. 73/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza del Comune di Avola n. 01/2025 in data 4 dicembre 2025, con cui è stata ordinata la cessazione dell’attività di vendita di prodotti di ristorazione pubblica svolta su un'area privata attrezzata sita in Avola, nella Via Aldo Moro 115; b) ove occorra, della nota del Comune n. 43006 in data 5 novembre 2025, con cui è stato comunicato alla ricorrente che la segnalazione certificata di agibilità relativa all’area attrezzata risultava incompleta ed è stato assegnato un termine di quindici giorni per integrare la documentazione; c) della nota n. 47161 in data 3 dicembre 2025, con cui, all’esito delle verifiche svolte dopo la trasmissione della documentazione integrativa, l'Amministrazione ha comunicato che per la tipologia di area (posteggio privato scoperto) e per la specifica attività non era previsto alcun attestato di deposito ai sensi della normativa vigente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione dell’attività di vendita di prodotti di ristorazione pubblica svolta su un’area privata attrezzata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza del Comune di Avola che ha imposto la cessazione dell’attività commerciale esercitata su un’area privata attrezzata, nonché, ove occorra, le comunicazioni comunali relative all’incompletezza della segnalazione certificata di agibilità, all’assegnazione di un termine per integrare la documentazione e all’esito delle verifiche secondo cui, per la tipologia dell’area e per l’attività svolta, non era previsto alcun attestato di deposito. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. La società ha allegato un pregiudizio economico derivante dalla cessazione forzata dell’attività, dalla perdita dell’avviamento e dei rapporti con la clientela.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio grave e irreparabile debba essere non soltanto allegato, ma anche provato, e ha osservato che il danno economico dedotto, consistente nella cessazione dell’attività, nella perdita dell’avviamento e dei rapporti con la clientela, è suscettibile di ristoro in sede risarcitoria e non integra quindi, per come rappresentato, un pregiudizio cautelarmente irreparabile. La domanda è stata comunque respinta anche in considerazione della ravvicinata fissazione dell’udienza pubblica di merito, stabilita per il 7 maggio 2026, ferma la facoltà della ricorrente di chiedere l’abbreviazione dei termini per ottenere una trattazione ulteriormente anticipata. Le spese della fase cautelare sono state eccezionalmente compensate tra le parti. Il merito non è stato deciso.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile deve essere specificamente allegato e provato; la mera allegazione di un danno economico derivante dalla cessazione di un’attività commerciale non è sufficiente.
- Il danno patrimoniale che possa trovare adeguato ristoro mediante una successiva domanda risarcitoria non integra, di regola, un pregiudizio irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare dell’atto amministrativo.
- La ravvicinata fissazione dell’udienza di merito può concorrere al rigetto della domanda cautelare, ferma la possibilità di chiedere l’abbreviazione dei termini per una trattazione ancora più prossima.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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