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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30352/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha applicato la custodia cautelare in carcere ritenendo viziata la motivazione e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Sostiene che i contatti con i fornitori pachistani si riducono a rapporti sinallagmatici (un unico episodio di acquisto e contestuali dissensi sulla qualita'), senza una stabile e continuativa partecipazione al sodalizio; lamenta inoltre che il Tribunale non abbia valutato autonomamente gli elementi a suo favore e non abbia considerato un provvedimento precedente del Tribunale di Macerata che aveva revocato la misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la censura relativa alla mancata autonoma valutazione del Tribunale del riesame su un profilo formale, ma ha ritenuto fondato il motivo sostanziale relativo all'insufficienza dei gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione di narcotraffico ex art. 74. Ha annullato con rinvio l'ordinanza nella parte in cui ritiene la partecipazione del ricorrente al sodalizio, rilevando carenze motivazionali e la presenza di elementi riferibili a poche condotte (in concreto due episodi) non sufficienti a provare un vincolo durevole. Il rinvio impone al Collegio della cautela di compiere una ricostruzione completa e motivata degli eventi e di indicare gli elementi concreti da cui desumere l'"affectio societatis" e il contributo operativo del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La norma punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che per ritenere la partecipazione di un acquirente è necessaria l'affectio societatis: non basta un rapporto sinallagmatico occasionale, mentre operazioni ripetute, continuità di approvvigionamento, regole di fornitura e ruolo significativo possono far sorgere un vincolo durevole.

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Riferito dal Tribunale in ordine alla possibile retrodatazione dei termini: la Corte ha confermato l'erroneità dell'applicazione dei presupposti per la retrodatazione in questo caso.

  • art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla doppia presunzione circa le esigenze cautelari per i reati associativi; la Corte ne prende atto ma ricorda che la presunzione e' relativa e richiede valutazione in concreto, soprattutto se l'inserimento nel contesto criminale non risulta pienamente dimostrato.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte richiama l'onere motivazionale del giudice che, nel riformare la decisione del GIP su appello del PM, deve considerare tutti gli elementi di cui all'art. 292 e motivare non solo le esigenze cautelari ma anche la sussistenza dei gravi indizi, non potendosi limitare a generici rinvii.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in generale per l'elenco di elementi che il giudice deve valutare ai fini della misura cautelare; la Corte ordina che tali elementi siano esplicitamente considerati e motivati nel nuovo provvedimento.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che il giudizio cautelare svolto in contraddittorio (art. 310) non richiede la stessa autonoma valutazione prevista per le misure adottate "inaudita altera parte" e spiega i limiti della censura formale sul punto.

Massime di principio

  • La mera acquisizione di stupefacente in singoli episodi, anche se significativa sotto il profilo penale, non e' di per sé sufficiente a configurare partecipazione ad un'associazione di narcotraffico: occorre verificare la continuità, la sistematicità e il ruolo operativo dell'acquirente.
  • Per ritenere l'acquirente partecipe dell'associazione sono rilevanti: la ripetizione e la continuità degli approvvigionamenti, la dipendenza sistematica del gruppo dall'acquirente, modalita' di fornitura e pagamento predeterminate, ruoli stabili, utilizzo di risorse logistiche comuni (abitazioni, veicoli, telefoni dedicati) e atti di mutua assistenza.
  • Il giudice che, in sede di riesame, accoglie l'appello del Pubblico Ministero per applicare una misura cautelare ha l'obbligo di motivare compiutamente sia le esigenze cautelari sia la sussistenza dei gravi indizi, richiamando e analizzando gli elementi di fatto previsti dall'art. 292 cod. proc. pen.; non e' sufficiente un generico rinvio alla decisione del GIP.
  • La valutazione dell'affectio societatis e' tipicamente fattuale: il giudice deve esplicitare le circostanze concrete (durata, modalita', importi, comunicazioni, rapporti fiduciari) che giustificano il passaggio da rapporto contrattuale occasionale a vincolo associativo durevole.
  • In caso di motivazione apodittica o lacunosa circa la partecipazione all'associazione, la Corte e' incline ad annullare con rinvio perche la misura cautelare richiede una solida descrizione degli indizi che giustificano la restrizione della libertà personale.

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