Cassazione Civile, Ordinanza n. 22757/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per l'utilizzo a fini industriali di acqua pubblica derivata da un canale in base a concessione originariamente rilasciata per uso irriguo. I destinatari dell'ingiunzione avevano proposto opposizione sostenendo di avere presentato già in data 13 dicembre 1999 un'istanza di concessione in sanatoria per estendere l'uso anche all'ambito industriale, indirizzata all'autorità allora competente; deducevano che, in pendenza del procedimento, la derivazione poteva proseguire legittimamente e che la sopravvenuta variazione delle competenze amministrative non poteva far ricadere su di loro conseguenze negative. In cassazione hanno censurato: difetto di giurisdizione per la valutazione di completezza dell'istanza; violazione dell'art. 23 d.lgs. 152/1999 per avere la Corte richiesto documentazione non prevista; violazione delle norme sulle acque e sulle sanzioni per avere ritenuto illecito l'uso industriale nonostante la domanda di sanatoria e la prosecuzione consentita; violazione dei principi di buona fede e affidamento per l'esclusione dell'elemento soggettivo; omessa pronuncia sulle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso. Ha affermato che la domanda di concessione in sanatoria presentata all'autorità allora competente conservava efficacia anche dopo il trasferimento della competenza alla Provincia, e che, ai sensi della disciplina vigente, in pendenza del procedimento il richiedente poteva proseguire l'utilizzazione dell'acqua. La successiva redistribuzione delle competenze amministrative non poteva imporre la presentazione di una nuova istanza né giustificare l'irrogazione della sanzione per difetto di tempestiva domanda. Ha ritenuto irrilevante la pretesa carenza documentale dell'istanza, che avrebbe dovuto essere valutata dall'amministrazione procedente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione e annullando l'ordinanza-ingiunzione. Le spese sono state compensate integralmente per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Rilevato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Rilevato come parametro per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Ha consentito la decisione nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Applicato per la compensazione integrale delle spese in ragione della novità delle questioni.
art. 96 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato come disciplina che riproduce il principio per cui, in pendenza del procedimento sulla domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire.
art. 23, sesto comma, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152
Prevedeva che, pendente il procedimento istruttorio sulla domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione potesse proseguire con pagamento del canone e salva sospensione da parte dell'autorità concedente.
art. 27, primo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36
Prevedeva, per i consorzi di bonifica e irrigazione, la facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali per usi compatibili, previa domanda corredata da progetto di massima e con possibile silenzio-assenso.
art. 7 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
Individuava l'autorità competente a ricevere e decidere sulle domande di concessione e di utilizzazione delle acque, corredate dal progetto di massima.
art. 3 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
Regolava il provvedimento sulla domanda di riconoscimento, distinguendo tra piccole derivazioni e altri casi.
art. 89, primo comma, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Richiamato per il decentramento delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio idrico.
art. 36, secondo comma, della legge regionale Piemonte 26 aprile 2000, n. 44
Individuava il trasferimento della competenza alle Province in materia di autorizzazioni e controlli ambientali ed energetici.
art. 7 della legge regionale Piemonte 27 gennaio 2009, n. 3
Norma sanzionatoria applicata al caso, con distinzione delle diverse ipotesi di violazione in materia di uso delle acque pubbliche.
art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dai ricorrenti in tema di elemento soggettivo della violazione amministrativa.
art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dai ricorrenti nei principi generali dell'illecito amministrativo.
art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dai ricorrenti nei principi generali dell'illecito amministrativo.
art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dai ricorrenti ai fini della determinazione della sanzione amministrativa.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la censura sulle spese di lite di primo grado.
d.m. n. 55/2014
Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per derivazioni di acqua pubblica, la domanda di concessione in sanatoria presentata all'autorità allora competente conserva efficacia anche se, nelle more, la competenza amministrativa passa a un diverso ente; l'interessato non è tenuto a ripresentare una nuova istanza per effetto del solo mutamento organizzativo.
- La presentazione dell'istanza di sanatoria all'autorità competente, ai sensi della disciplina di settore, legittima la prosecuzione dell'utilizzazione già in atto fino alla definizione del procedimento; tale effetto scriminante non viene meno per il solo fatto del sopravvenuto trasferimento di competenze.
- In assenza di una specifica disciplina intertemporale, il passaggio di competenza tra amministrazioni non può aggravare la posizione del privato con conseguenze sanzionatorie per fatti che la legge considera ancora coperti dall'efficacia della domanda già proposta.
- L'eventuale incompletezza o genericità della domanda di concessione in sanatoria è questione che deve essere valutata e gestita dall'amministrazione procedente, che può rigettare l'istanza o chiedere integrazioni; essa non può essere surrettiziamente utilizzata per negare retroattivamente la rilevanza della domanda già presentata quanto alla prosecuzione dell'uso.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso su una questione di diritto risolutiva e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., annullando direttamente l'atto sanzionatorio o accogliendo l'opposizione.
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