Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/02/2015 n. 544 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Equitalia - Mancanza della notifica dell'atto prodromico - Litisconsorzio necessario tra amministrazione e concessionario - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La controversia può essere promossa indifferentemente contro l'ente impositore oppure contro il concessionario della riscossione. Non sussiste litisconsorzio necessario tra i due soggetti. Il concessionario mantiene la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore, ma tale chiamata non è obbligatoria per il contribuente né condiziona la validità del processo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella esattoriale deducendo la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto. Tale omissione costituisce un vizio procedurale che incide sulla validità dell'atto successivo, cioè della cartella, senza imporre la partecipazione necessaria in giudizio sia dell'ente impositore sia del concessionario.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale in materia di impugnazione della cartella e mancata notifica dell'atto presupposto

    Il contribuente ... può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario.

    La legittimazione passiva può spettare alternativamente all'ente impositore o al concessionario quando il motivo di ricorso riguarda la mancata notifica dell'atto presupposto.

  • Principio sulla nullità dell'atto consequenziale

    L'omessa notifica dell'atto presupposto [è] vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.

    La cartella emessa senza previa valida notificazione dell'atto impositivo presupposto è viziata, perché il contribuente non ha avuto regolare conoscenza della pretesa tributaria originaria.

  • Cassazione civile, sentenze n. 1532/2012, n. 16421/2007 e n. 9762/2014

    I precedenti richiamati confermano l'assenza di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario e la possibilità per il contribuente di scegliere contro quale dei due soggetti proporre l'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando si impugna una cartella per mancata notifica dell'atto presupposto, il contribuente può normalmente citare alternativamente l'ente impositore o il concessionario della riscossione.
  • La mancata notifica dell'atto presupposto può determinare l'invalidità o la nullità dell'atto successivo, perché impedisce al contribuente di conoscere tempestivamente e contestare la pretesa originaria.
  • Non è generalmente necessario instaurare il giudizio contro entrambi i soggetti; l'eventuale coinvolgimento dell'altro soggetto può essere richiesto dal concessionario mediante chiamata in causa.
  • La scelta del resistente deve comunque tenere conto del motivo specifico dedotto: vizi della notifica o della formazione della pretesa possono coinvolgere l'ente impositore, mentre vizi propri della cartella o della riscossione possono riguardare direttamente il concessionario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.