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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21967/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore, avevano chiesto l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2017/2020. Sostenevano che il titolo posseduto fosse idoneo, almeno in via transitoria, perché per tali insegnamenti non erano stati attivati i percorsi abilitanti ordinari; richiamavano la normativa sulle classi di concorso e il regime transitorio che, a loro dire, manteneva fermo fino all'a.s. 2024/2025 il requisito del diploma per i posti di insegnante tecnico-pratico. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma il Consiglio di Stato aveva riformato la decisione, escludendo che quel diploma avesse valore abilitante o che il regime transitorio potesse valere per l'inserimento in II fascia. Con il ricorso per cassazione le parti hanno dedotto, in tre motivi, eccesso di potere giurisdizionale e invasione della sfera legislativa, denunciando che il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma inesistente, non applicando la disciplina transitoria; hanno inoltre lamentato violazione del giusto processo e disconoscimento del giudicato formatosi sulla illegittimità del mancato inserimento in graduatoria.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che le censure riguardassero esclusivamente errores in iudicando e in procedendo, cioè il modo di esercizio della giurisdizione amministrativa, e non un vero difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Ha quindi affermato che il Consiglio di Stato si è limitato a interpretare la normativa di settore, distinguendo tra requisiti per i concorsi e requisiti per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto, senza creare alcuna norma nuova. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice speciale è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato delle Sezioni Unite sui provvedimenti del giudice speciale è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Le doglianze sul modo di esercizio della giurisdizione amministrativa non integrano di per sé motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 5, comma 3, D.M. n. 131/2007

    Le graduatorie d'istituto si articolano in tre fasce; la II fascia richiede abilitazione o titolo di idoneità per la partecipazione ai concorsi a cattedra.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 59/2017

    Per gli insegnanti tecnico-pratici i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, sono richiesti solo per i concorsi banditi dopo l'anno scolastico 2024/2025; sino ad allora restano fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

  • art. 4, comma 2, L. n. 341/1990

    L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie richiede una specifica formazione post-universitaria; la Corte richiama la disposizione per escludere che il diploma degli ITP sia abilitante in sé.

  • art. 402 d.lgs. n. 297/1994

    La disciplina transitoria richiamata riguarda l'ammissione ai concorsi a cattedre e non viene estesa automaticamente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il controllo della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice speciale per motivi inerenti alla giurisdizione non si estende agli errores in iudicando o in procedendo, neppure quando siano prospettati come violazioni di legge, del giusto processo o del giudicato.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa sussiste solo se il giudice speciale applica una norma da lui creata; non sussiste quando il giudice si limiti a ricostruire e interpretare la normativa esistente, anche se l'esito interpretativo sia contestato come erroneo.
  • La distinzione tra requisiti per la partecipazione ai concorsi e requisiti per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto impedisce di trarre automaticamente da una disciplina transitoria sui concorsi un diritto all'inserimento in fascia diversa, se la norma non lo prevede espressamente.
  • La dedotta negazione di tutela per effetto di un'interpretazione ritenuta erronea non integra, di per sé, difetto di giurisdizione; occorre che il giudice abbia affermato o negato in astratto la propria giurisdizione su una materia non devolvibile.
  • La denuncia di violazione del giudicato o del diritto al giusto processo, quando si risolva nella critica alla lettura delle norme e alla portata degli effetti di una decisione amministrativa, resta confinata nel perimetro delle questioni di legittimità della decisione impugnata, non in quello dei motivi inerenti alla giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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