Cassazione Civile, Ordinanza n. 21967/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore, avevano chiesto l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2017/2020. Sostenevano che il titolo posseduto fosse idoneo, almeno in via transitoria, perché per tali insegnamenti non erano stati attivati i percorsi abilitanti ordinari; richiamavano la normativa sulle classi di concorso e il regime transitorio che, a loro dire, manteneva fermo fino all'a.s. 2024/2025 il requisito del diploma per i posti di insegnante tecnico-pratico. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma il Consiglio di Stato aveva riformato la decisione, escludendo che quel diploma avesse valore abilitante o che il regime transitorio potesse valere per l'inserimento in II fascia. Con il ricorso per cassazione le parti hanno dedotto, in tre motivi, eccesso di potere giurisdizionale e invasione della sfera legislativa, denunciando che il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma inesistente, non applicando la disciplina transitoria; hanno inoltre lamentato violazione del giusto processo e disconoscimento del giudicato formatosi sulla illegittimità del mancato inserimento in graduatoria.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che le censure riguardassero esclusivamente errores in iudicando e in procedendo, cioè il modo di esercizio della giurisdizione amministrativa, e non un vero difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Ha quindi affermato che il Consiglio di Stato si è limitato a interpretare la normativa di settore, distinguendo tra requisiti per i concorsi e requisiti per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto, senza creare alcuna norma nuova. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 362 c.p.c.
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice speciale è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 111 Cost.
Il sindacato delle Sezioni Unite sui provvedimenti del giudice speciale è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
Le doglianze sul modo di esercizio della giurisdizione amministrativa non integrano di per sé motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 5, comma 3, D.M. n. 131/2007
Le graduatorie d'istituto si articolano in tre fasce; la II fascia richiede abilitazione o titolo di idoneità per la partecipazione ai concorsi a cattedra.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 59/2017
Per gli insegnanti tecnico-pratici i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, sono richiesti solo per i concorsi banditi dopo l'anno scolastico 2024/2025; sino ad allora restano fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
art. 4, comma 2, L. n. 341/1990
L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie richiede una specifica formazione post-universitaria; la Corte richiama la disposizione per escludere che il diploma degli ITP sia abilitante in sé.
art. 402 d.lgs. n. 297/1994
La disciplina transitoria richiamata riguarda l'ammissione ai concorsi a cattedre e non viene estesa automaticamente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice speciale per motivi inerenti alla giurisdizione non si estende agli errores in iudicando o in procedendo, neppure quando siano prospettati come violazioni di legge, del giusto processo o del giudicato.
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa sussiste solo se il giudice speciale applica una norma da lui creata; non sussiste quando il giudice si limiti a ricostruire e interpretare la normativa esistente, anche se l'esito interpretativo sia contestato come erroneo.
- La distinzione tra requisiti per la partecipazione ai concorsi e requisiti per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto impedisce di trarre automaticamente da una disciplina transitoria sui concorsi un diritto all'inserimento in fascia diversa, se la norma non lo prevede espressamente.
- La dedotta negazione di tutela per effetto di un'interpretazione ritenuta erronea non integra, di per sé, difetto di giurisdizione; occorre che il giudice abbia affermato o negato in astratto la propria giurisdizione su una materia non devolvibile.
- La denuncia di violazione del giudicato o del diritto al giusto processo, quando si risolva nella critica alla lettura delle norme e alla portata degli effetti di una decisione amministrativa, resta confinata nel perimetro delle questioni di legittimità della decisione impugnata, non in quello dei motivi inerenti alla giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21838/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21842/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21843/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21844/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21845/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2021 del 30/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →