Cassazione Penale, Sentenza n. 19433/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, annullando il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero di Civitavecchia (sequestro di due visori puntatori laser, quattro impugnature ergonomiche, batterie, caricabatterie e una borsa), aveva disposto l'annullamento per carenza di imputazione provvisoria ma aveva nondimeno mantenuto il vincolo reale su tutti i beni (eccetto la borsa) ritenendoli soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 324, comma 7, c.p.p. Il ricorrente censura la mancata qualificazione giuridica puntuale del fatto da parte del Tribunale, la carenza motivazionale circa il nesso fra beni e fattispecie normativa e sostiene che, alla luce dell'art. 1-bis del d.lgs. 527/1992 (come modificato dal d.lgs. 104/2018), gli oggetti sequestrati non rientrano nella nozione di "parte di arma"; quindi la riconducibilità ai reati richiamati è infondata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale del riesame di Roma per nuovo esame. La Corte ha ritenuto contraddittoria e insufficiente la motivazione del Tribunale che, da un lato, aveva annullato la convalida del sequestro per assoluta assenza di imputazione provvisoria e di esplicitazione del rapporto tra i beni e una fattispecie di reato, e, dall'altro, aveva mantenuto il sequestro invocando genericamente la confisca obbligatoria (art. 58 r.d. n. 635/1940) senza indicare il titolo normativo specifico e senza esaminare le obiezioni difensive. La Corte ha stabilito che il mantenimento del vincolo reale dopo l'annullamento del decreto è ammesso solo se sia espressamente e motivatamente individuata la fattispecie normativa che giustifica la confisca obbligatoria e sia spiegato in concreto il rapporto dei beni con tale fattispecie. La Corte ha inoltre fornito indicazioni su possibili inquadramenti giuridici alternativi (es. art. 4 L. 110/1975 per puntatori laser di classe elevata; disciplina dei materiali di armamento ex L. 185/1990 e T.U.L.P.S. art. 28; reato più grave ex L. 895/1967 se la qualificazione di "armi da guerra" o "parti di esse" risultasse verificata tecnicamente).
Norme richiamate
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Il divieto di restituzione, dopo annullamento del decreto di sequestro, può operare solo per beni che risultino effettivamente e motivatamente riconducibili alle ipotesi di confisca obbligatoria; richiede individuazione del titolo legale e motivazione specifica.
art. 240, secondo comma, cod. pen.
Richiamato come paradigma delle ipotesi di confisca obbligatoria cui il giudice deve riferirsi per giustificare il divieto di restituzione.
art. 58 r.d. n. 635 del 1940 (regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.)
Il Tribunale aveva richiamato tale norma in modo generico per sostenere la confisca obbligatoria; la Corte ha ritenuto però che un richiamo indeterminato a tale norma non sia sufficiente senza specificare la condotta contestata e il nesso con i beni.
art. 1-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 (come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104)
La Corte chiarisce che la definizione di "componenti essenziali" contenuta in tale norma, finalizzata alla disciplina della circolazione nel mercato interno, non esclude automaticamente la rilevanza penale di dispositivi non elencati; dunque l'assenza nella lista non è decisiva per escludere che un oggetto sia penalmente "parte di arma".
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Prevede il reato (porto senza giustificato motivo) di "puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser" di classe pari o superiore a 3b; la Corte indica che i puntatori laser sequestrati potrebbero essere inquadrati direttamente in questa norma, richiedendo la verifica delle caratteristiche tecniche.
legge 9 luglio 1990, n. 185 (art. 2, comma 2, lett. i; art. 16)
Se i dispositivi sono "sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare", rientrerebbero nei materiali di armamento regolati dalla L. 185/1990, con conseguente disciplina specifica su transito/introduzione e limitazioni.
legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 1
"Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta"
Norma che punisce fabbricazione/introduzione/merceggio di armi da guerra o parti di esse senza licenza; potrebbe trovare applicazione se i beni risultassero qualificabili come armi da guerra o parti atte all'impiego.
r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 28 e art. 40
Prevede il divieto, senza licenza del Ministro dell'interno, di fabbricazione, assemblaggio, detenzione, vendita, importazione di armi da guerra e parti di esse e disciplina le licenze e gli obblighi connessi; integra la possibile fattispecie di illecito amministrativo/penale rispetto a materiali qualificati come di armamento.
Direttiva (UE) 2017/853, art. 1, par. 2
Richiamata per evidenziare che la disciplina unionale esclude dall'ambito applicativo l'acquisizione e la detenzione di armi e munizioni appartenenti a forze armate o a materiali di armamento regolati dalla L. 185/1990, rilevando la particolare natura di tali materiali.
Massime di principio
- Il mantenimento del sequestro dopo l'annullamento del decreto di convalida è ammesso solo se il giudice individua espressamente la fattispecie normativa che giustifica la confisca obbligatoria e motiva in concreto il nesso fra i beni e quella fattispecie.
- La qualificazione giuridica del fatto (anche se sommaria) e l'esplicitazione del collegamento tra beni e reato sono requisiti essenziali perché la decisione sia controllabile in sede di legittimità.
- La definizione amministrativa/mercatistica di "parte" o "componente essenziale" (es. art. 1-bis d.lgs. 527/1992) non è automaticamente determinante per escludere la rilevanza penale: occorre valutare la finalità, le caratteristiche tecniche e la destinazione funzionale degli oggetti.
- I puntatori laser possono essere autonomamente rilevanti penalmente ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975 se risultano appartenere a classi pericolose (es. >=3b); è quindi necessaria la verifica tecnico-scientifica delle caratteristiche del dispositivo sequestrato.
- Se i beni risultano progettati per uso militare o assimilabile, può trovare applicazione la disciplina sui materiali di armamento (L. 185/1990) e le disposizioni del T.U.L.P.S.; in casi estremi può essere configurabile anche il reato più grave previsto dalla L. 895/1967.
- Il giudice deve confrontarsi esplicitamente con le obiezioni della difesa in ordine alla qualificazione dei beni; l'omessa considerazione di tali rilievi rende la decisione viziata e non verificabile.
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