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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08298/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP di Locri che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio (omicidio di Pankaji Kumar, 16/08/2025). La difesa denunciava violazione di legge con riferimento agli artt. 43 e 584 c.p. e art. 273 c.p.p., e censurava la qualificazione del fatto (sostenendo che si trattasse di omicidio preterintenzionale), nonché vizi di motivazione: il Tribunale avrebbe dato eccessivo peso alla presunta freddezza dell'indagato senza esaminare l'elemento soggettivo, la scarsità di colpi rilevata, le molestie provocate dalla vittima ai coinquilini e la mancanza di testimonianze dirette o riprese video. La difesa ha anche sollevato la possibile responsabilità di terzi e carenze negli accertamenti medico-legali circa eventuale assunzione di alcol o droghe da parte della vittima.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni relative all'elemento soggettivo e alla qualificazione giuridica del fatto non fossero state specificamente dedotte nel giudizio di riesame e pertanto non potevano essere introdotte in Cassazione, perché richiedono valutazioni di merito precluse a questa sede. La Corte ha inoltre richiamato fatti ostativi: la negazione costante di responsabilità da parte dell'indagato, l'alterazione della scena del crimine, l'abbandono del cadavere, l'allontanamento per nascondersi e il tentativo di inquinamento delle prove tramite dichiarazioni false. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 43 cod. pen.

    Riferimento all'elemento soggettivo del reato (dolo). La Corte rileva che la questione sul dolo/colpa non era stata specificamente dedotta nel giudizio di riesame e non può essere esaminata in Cassazione come valutazione di merito.

  • art. 584 cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio. La Corte osserva che la ricostruzione della qualificazione giuridica (omicidio vs omicidio preterintenzionale) implica valutazioni di fatto non suscettibili di sindacato in questa sede, se non adeguatamente dedotte nelle fasi precedenti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa come presunta violazione procedurale; la Corte non entra nel merito perché la doglianza non è stata adeguatamente formulata nel riesame e richiederebbe accertamenti di fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla comminazione della somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile, con valutazione della colpa procedurale.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Giurisprudenza richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: in mancanza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa, può essere disposta la condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile introdurre questioni nuove di fatto o di merito (es. diversa qualificazione giuridica o valutazioni sull'elemento psicologico) se non erano specificamente dedotte nelle fasi precedenti del giudizio; tali doglianze sono inammissibili.
  • Nei ricorsi contro provvedimenti cautelari il sindacato della Corte è circoscritto alle questioni devolute al giudice di merito (gravi indizi e esigenze cautelari); non si può chiedere alla Corte Suprema una riconsiderazione libera degli elementi probatori.
  • La condotta processuale dell'indagato (alterazione della scena, abbandono del cadavere, tentativo di inquinamento delle prove) costituisce elemento valutabile negativamente ai fini del giudizio cautelare e può aggravare la posizione cautelare.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata deduzione di specifiche questioni, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova dell'assenza di colpa.
  • Per contestare la qualificazione giuridica del fatto o l'elemento soggettivo è necessario formulare espressamente tali doglianze nelle fasi di riesame o g.i.p.; l'omissione impedisce la loro proposizione in Cassazione.
  • Quando la difesa sostiene alternative (responsabilità di terzi, carenze peritali, mancanza di prove dirette) deve valorizzarle già nel giudizio di riesame con elementi probatori utili, altrimenti rischiano di essere considerate mere richieste di rivalutazione del merito.

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