Sentenza n. 1248/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale del Comune di Manduria del 3 marzo 2023, che ha dichiarato inagibile un edificio a Torre Colimena e disposto il divieto di accesso e permanenza e lo sgombero degli occupanti; impugnati anche gli atti presupposti, tra cui il verbale del sopralluogo del 1° marzo 2023
Esito
Favorevole al resistente (comune e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario degli immobili, nei quali ha sede il ristorante da lui gestito tramite società, ha impugnato l’ordinanza sindacale che ha dichiarato l’inagibilità dell’edificio per ragioni di pubblica incolumità e disposto il divieto di accesso e permanenza e lo sgombero immediato degli occupanti. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. 267/2000, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, violazione di adeguatezza e proporzionalità, difetto di istruttoria e motivazione e carenza dei presupposti: secondo il ricorrente, l’ordinanza si fondava su mere presunzioni, senza adeguata dimostrazione della contingibilità e imprevedibilità del pericolo né una puntuale valutazione tecnica dello stato dei luoghi e degli interessi coinvolti. Ha inoltre contestato, anche sulla base delle conclusioni dei propri consulenti tecnici, la valutazione del dissesto e dello scalzamento dell’argine. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di concrete ragioni d’urgenza, richiamando anche l’art. 21-octies l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, senza esaminare i profili di rito dedotti dal Comune. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo sussistente un pericolo potenziale per la pubblica incolumità sufficiente a giustificare l’intervento sindacale senza attendere che la minaccia si attualizzasse. Ha considerato adeguata l’istruttoria, fondata sul sopralluogo congiunto del 1° marzo 2023 svolto da tecnici comunali, regionali e del Consorzio di Bonifica Arneo: furono constatati lo smottamento, il cedimento di parte del muro di sostegno, il dissesto e la rotazione dell’argine in calcarenite e delle strutture sovrastanti, nonché uno scalzamento della sponda esteso anche a valle, in prossimità di manufatti edilizi. Ha quindi ritenuto legittima la misura preventiva diretta a evitare gravi pericoli, anche alla luce del bilanciamento degli interessi coinvolti. Ha rigettato anche il secondo motivo: l’urgenza di tutelare l’incolumità pubblica non consentiva di differire l’intervento per svolgere le garanzie partecipative; inoltre, la comunicazione di avvio non va applicata in modo meccanico quando l’interessato sia comunque venuto a conoscenza delle vicende che hanno condotto all’apertura del procedimento. Spese integralmente compensate per la peculiarità fattuale della controversia.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
I presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54, d.lg. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell’accezione di necessità che implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo, dell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data e dell’interesse pubblico da salvaguardare.
Il potere sindacale extra ordinem richiede contingibilità, urgenza e un interesse pubblico da salvaguardare; la contingibilità ricorre quando non vi siano rimedi ordinari efficaci o questi non possano affrontare tempestivamente il pericolo. Nel caso deciso, il pericolo potenziale per l’incolumità pubblica, accertato con sopralluogo tecnico, giustificava l’intervento preventivo.
art. 7 l. 241/1990
Nel caso di specie, sussistevano effettivamente le ragioni di particolare urgenza richiamate nell’ordinanza impugnata, in quanto, la tutela della pubblica incolumità, al di là degli effetti prodotti nel tempo dall’ordinanza sindacale, non poteva essere posticipata ad un tempo successivo al soddisfacimento delle garanzie partecipative invocate dall’odierna ricorrente.
La comunicazione di avvio può essere omessa quando l’urgenza effettiva di tutelare la pubblica incolumità non consente di attendere lo svolgimento delle garanzie partecipative.
art. 21-octies l. 241/1990
le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, quando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all’apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti.
L’omissione della comunicazione di avvio non determina automaticamente l’annullamento: la comunicazione può risultare superflua quando l’interessato abbia comunque conosciuto le vicende all’origine del procedimento lesivo. Il giudice richiama tale criterio nel rigettare la censura partecipativa.
Massime di principio
- Il sindaco può adottare un’ordinanza contingibile e urgente a tutela dell’incolumità pubblica anche in presenza di un pericolo potenziale, senza attendere che la minaccia si concretizzi, quando il ritardo nell’intervento possa aggravare la situazione e vi sia una ragionevole probabilità che il pericolo divenga attuale.
- Le ordinanze extra ordinem richiedono un’istruttoria adeguata e una motivazione congrua, oltre alla contingibilità, all’urgenza e all’individuazione dell’interesse pubblico da salvaguardare; l’accertamento tecnico compiuto con sopralluogo congiunto da enti competenti può costituire base istruttoria sufficiente se documenta concretamente il pericolo.
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando la concreta urgenza di tutelare la pubblica incolumità impedisca di attendere il completamento delle garanzie partecipative.
- L’omissione della comunicazione di avvio non comporta automaticamente l’annullamento del provvedimento: la partecipazione non va applicata in modo meccanico e la comunicazione può essere superflua quando l’interessato sia comunque venuto a conoscenza delle vicende che hanno avviato il procedimento lesivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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