Circolare INAIL n. 44 del 01 settembre 1993
Interesse di rateazione e dilazione. Decreti del Ministero del Tesoro 20 e 26 luglio 1993.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica i nuovi tassi di interesse per rateazioni e dilazioni dei premi e accessori, fissati dai decreti ministeriali del 20 e del 26 luglio 1993. Il tasso è pari al 24,375% per le istanze presentate dal 9 agosto 1993 e al 24,25% per quelle presentate dal 19 agosto 1993, con applicazione anche ai piani di rateazione comunicati dalle Sedi da tali date in avanti. I nuovi valori incidono anche sul calcolo delle somme aggiuntive. In allegato è riportato il prospetto storico dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978.
Interesse di rateazione e di dilazione: aggiornamento tassi INAIL
Interesse di rateazione e di dilazione: aggiornamento tassi INAIL
La circolare aggiorna i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, in attuazione dei decreti del Ministero del Tesoro del 20 e del 26 luglio 1993. Vengono inoltre precisati i criteri di decorrenza e di applicazione ai procedimenti già avviati, nonché l’effetto delle nuove misure sul calcolo delle somme aggiuntive.
Nuove misure del tasso di interesse
Con il Decreto Ministeriale 20 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1993, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori è stato fissato nella misura del 24,375%, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Successivamente, il Decreto Ministeriale 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1993, ha fissato il medesimo tasso nella misura del 24,25%, sempre in applicazione della stessa normativa di riferimento.
Decorrenza e casi di applicazione
La circolare specifica che:
- il tasso del 24,375% decorre dal 9 agosto 1993;
- il tasso del 24,25% decorre dal 19 agosto 1993.
Le nuove misure si applicano ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a partire, rispettivamente, dal 9 agosto 1993 e dal 19 agosto 1993, secondo le ordinarie modalità.
Applicazione alle istanze già presentate
In conformità a quanto previsto dalla circolare n. 51/1982, le diverse misure dei tassi devono essere applicate anche alle istanze presentate anteriormente alle date di decorrenza, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione:
- in data 9 agosto 1993 o successiva, per il tasso del 24,375%;
- in data 19 agosto 1993 o successiva, per il tasso del 24,25%.
Effetti sulle somme aggiuntive
La circolare precisa, inoltre, che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive disciplinate dalla circolare n. 55/1988.
Prospetto storico allegato
È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi, fissate ai sensi dell’art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive modificazioni e integrazioni, con ricostruzione delle variazioni intervenute dal 29 dicembre 1978 fino ai tassi stabiliti nel 1993.
Punti principali
Nuovi tassi di interesse stabiliti dai decreti ministeriali
Il Decreto Ministeriale 20 luglio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 185 del 9 agosto 1993, ha fissato il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori nella misura del 24,375%. Il Decreto Ministeriale 26 luglio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 194 del 19 agosto 1993, ha successivamente stabilito il tasso nella misura del 24,25%.
Decorrenza e ambito di applicazione
Il tasso del 24,375% decorre dal 9 agosto 1993, mentre il tasso del 24,25% decorre dal 19 agosto 1993. I due tassi si applicano alle istanze di rateazione e di dilazione presentate, rispettivamente, a partire dal 9 e dal 19 agosto 1993, secondo le consuete modalità operative INAIL.
Applicazione alle istanze antecedenti con piano comunicato dopo le date di decorrenza
In base a quanto richiamato dalla circolare n. 51/1982, le nuove misure si applicano anche alle istanze presentate prima delle date indicate, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 9 agosto 1993 o successiva, ovvero in data 19 agosto 1993 o successiva, a seconda del tasso applicabile.
Effetti sul calcolo delle somme aggiuntive
La circolare precisa che, in modo correlato alla variazione del tasso di interesse di rateazione, deve tenersi conto della relativa decorrenza anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988.
Prospetto riepilogativo dei tassi
È allegato un prospetto storico delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi, in vigore dal 29 dicembre 1978, con indicazione delle date dei decreti, delle aliquote e delle relative decorrenze.
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