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Circolare

Circolare INAIL n. 43 del 01 settembre 1993

Legge 27 maggio 1993, n. 162. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell autotrasporto di cose per conto di terzi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'effetto dell'art. 11 della legge 27 maggio 1993, n. 162, che ha convertito il D.L. n. 82/1993, per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. Per tali imprese, dal 1° gennaio 1993, se in un anno si verifica un solo infortunio, la maggiorazione del tasso di premio prevista dalla tariffa INAIL ha durata limitata a un solo anno; la limitazione non opera in caso di più infortuni. L'INAIL segnala però difficoltà tecniche di applicazione e dispone che le Unità operative, dopo un primo esame dei presupposti, inoltrino alla Consulenza Statistico-Attuariale le eventuali opposizioni dei datori di lavoro contro il tasso di premio 1993, rinviando a successive istruzioni l'applicazione a regime.

Agevolazione sul premio INAIL per le imprese di autotrasporto conto terzi in caso di un solo infortunio annuo

Legge n. 162/1993 e applicazione del beneficio INAIL per l'autotrasporto conto terzi

La circolare dà notizia dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 1993, n. 162, che ha convertito con modificazioni il D.L. 29 marzo 1993, n. 82 in materia di misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. L'attenzione è concentrata sull'art. 11, che incide sul meccanismo di maggiorazione del tasso di premio INAIL per le imprese del settore.

Ambito di applicazione e contenuto della norma

La disposizione opera, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1993. Essa riguarda esclusivamente le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e interviene sulla disciplina della tariffa premi, modificando quanto previsto dall'art. 20 delle Modalità per l'applicazione della Tariffa dei premi.

In presenza di un solo infortunio verificatosi nell'anno:

  • la maggiorazione del tasso di premio ha effetto soltanto per un anno;
  • la limitazione è quindi temporanea e non si estende oltre il periodo indicato dalla norma.

La circolare precisa inoltre che la limitazione non si applica nel caso in cui nell'anno si siano verificati più infortuni.

Profili applicativi e difficoltà operative

L'Istituto segnala che l'intento agevolativo della norma pone problemi applicativi rilevanti, poiché richiede elaborazioni di archivio particolarmente complesse. Tali elaborazioni sono indicate come ancora allo studio della Consulenza Statistico-Attuariale.

Per questo motivo, in via operativa, le Unità operative devono:

  • svolgere un primo esame sulla ricorrenza delle condizioni richieste dalla norma;
  • trasmettere direttamente alla Consulenza Statistico-Attuariale le eventuali opposizioni presentate dai datori di lavoro interessati contro l'applicazione del tasso di premio 1993.

Riserva di ulteriori istruzioni

La circolare non disciplina in modo definitivo l'applicazione a regime dell'agevolazione. Su questo aspetto l'INAIL si riserva di emanare successive istruzioni, lasciando quindi aperta la definizione delle modalità applicative future.

Punti principali

Riferimento normativo e finalità

La circolare richiama la legge 27 maggio 1993, n. 162, pubblicata nella G.U. n. 123 del 28 maggio 1993, che converte con modificazioni il D.L. 29 marzo 1993, n. 82. La disposizione rilevante, l'art. 11, introduce una misura agevolativa per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Regola sul premio INAIL in caso di un solo infortunio

A decorrere dal 1° gennaio 1993, se nell'anno si verifica un unico infortunio, la maggiorazione del tasso di premio prevista dall'art. 20 delle Modalità per l'applicazione della Tariffa dei premi ha effetto soltanto per un anno. Si tratta di una modifica specifica della disciplina tariffaria ordinaria.

Esclusione della limitazione in caso di più infortuni

La limitazione temporale dell'aumento del tasso non si applica quando nel medesimo anno si registrano più infortuni.

Difficoltà applicative e istruzioni operative

L'INAIL evidenzia che l'applicazione della norma comporta elaborazioni di archivio complesse, attualmente allo studio della Consulenza Statistico-Attuariale. In ragione di tali difficoltà, le Unità operative devono effettuare un primo esame della sussistenza delle condizioni previste dalla legge e poi trasmettere direttamente alla Consulenza le eventuali opposizioni dei datori di lavoro contro l'applicazione del tasso di premio 1993.

Applicazione a regime

Per l'applicazione definitiva e a regime dell'agevolazione l'Istituto si riserva di emanare successive istruzioni.

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