Circolare INAIL n. 42 del 18 agosto 1993
Convenzione INAIL LANILT per l esazione della quota associativa, decorrenza 1° gennaio 1993.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione tra INAIL e L.A.N.I.L.T. per la riscossione dei contributi associativi tramite trattenuta sui ratei delle prestazioni economiche continuative. Definisce chi può rilasciare la delega, le modalità di acquisizione e trasmissione alle sedi INAIL, le istruzioni informatiche per la registrazione delle deleghe e delle revoche, nonché la disciplina delle deleghe multiple. Viene inoltre chiarita la decorrenza della ritenuta: formalmente dal 1° gennaio 1993, ma operativamente dal mese di giugno 1993 per le deleghe pervenute alle sedi INAIL da aprile 1993; per le deleghe rilasciate dopo il 31 maggio 1993 si applica la regola generale dal mese successivo al rilascio.
Convenzione INAIL-L.A.N.I.L.T. per l'esazione della quota associativa con ritenuta sulle prestazioni, decorrenza dal 1° gennaio 1993
Convenzione INAIL-L.A.N.I.L.T. per la quota associativa
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INAIL e L.A.N.I.L.T. per consentire la riscossione della quota associativa mediante trattenuta sui ratei delle prestazioni economiche continuative erogate dall'Istituto. Il documento chiarisce i soggetti interessati, le modalità di acquisizione e gestione delle deleghe, la disciplina delle revoche e la decorrenza concreta della ritenuta.
Approvazione della convenzione e base normativa
Il Commissario straordinario ha approvato la convenzione in data 7 aprile 1993; la sottoscrizione è avvenuta il 10 maggio 1993. La circolare richiama l'articolo 1/undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 come base normativa dell'accordo. La convenzione ha la funzione di regolare la riscossione dei contributi annuali associativi tramite trattenute operate dall'INAIL sui ratei delle prestazioni periodiche.
Soggetti che possono aderire
La L.A.N.I.L.T. deve acquisire la delega in duplice esemplare, secondo il fac-simile allegato alla convenzione, da una pluralità di beneficiari di prestazioni INAIL. In particolare, possono rilasciarla:
- i titolari di rendita per inabilità permanente liquidati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- i titolari di rendita ai superstiti ai sensi del medesimo D.P.R. n. 1124/1965;
- le vedove e gli orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile previsto dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248, e successive modificazioni;
- gli infortunati indennizzati in capitale, titolari di assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del D.P.R. n. 1124/1965.
Trasmissione delle deleghe e adempimenti delle sedi INAIL
La L.A.N.I.L.T. provvede a trasmettere copia della delega acquisita alle sedi INAIL territorialmente competenti entro il giorno 15 di ogni mese. Le unità INAIL, dal canto loro, devono segnalare tempestivamente alla Direzione generale le deleghe pervenute, secondo la procedura informatica già in uso.
Modalità operative di digitazione
La circolare distingue le operazioni da compiere in base alla tipologia di prestazione:
- per la delega su rendita diretta, va impegnato il campo "COD/DEC.ASS" della mappa "Basi di calcolo e sospensioni" con il codice "T" e la decorrenza in mese e anno;
- per la delega su rendita ai superstiti, va utilizzata la mappa "Basi di calcolo nucleo" con il codice "T" e la decorrenza in mese e anno;
- per la revoca della delega resta in vigore il codice "R" con decorrenza in mese e anno.
Deleghe multiple, rinnovo e revoca
Nel caso in cui per un medesimo titolare risulti già memorizzata una delega a favore di altra associazione, la nuova delega L.A.N.I.L.T. deve essere digitata sostituendo la precedente con il nuovo codice e la nuova decorrenza. La circolare stabilisce che vale soltanto l'ultima delega pervenuta in ordine cronologico.
La delega si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca espressa. La revoca deve essere comunicata dalla L.A.N.I.L.T. almeno due mesi prima della scadenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede INAIL che gestisce la prestazione. Se risultano contributi associativi riscossi e non dovuti, anche in relazione alla revoca, la restituzione è posta direttamente a carico della L.A.N.I.L.T.
Decorrenza della ritenuta
La convenzione decorre formalmente dal 1° gennaio 1993, ma l'attivazione concreta delle operazioni di contabilizzazione è fissata dal mese di giugno 1993, per esigenze tecniche legate alla procedura meccanizzata di pagamento delle rendite. In base agli accordi con la L.A.N.I.L.T., la ritenuta sui ratei della rendita o dell'assegno continuativo mensile si applica da giugno 1993 per tutte le deleghe pervenute alle sedi INAIL a partire da aprile 1993, indipendentemente dalla data di sottoscrizione.
Per le deleghe sottoscritte dopo il 31 maggio 1993, trova applicazione la regola dell'articolo 2, secondo comma, della convenzione: la ritenuta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la delega è stata rilasciata.
Punti principali
Approvazione della convenzione e finalità
Il Commissario straordinario ha approvato la convenzione INAIL-L.A.N.I.L.T. il 7 aprile 1993, con sottoscrizione del 10 maggio 1993, ai sensi dell'articolo 1/undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. La convenzione disciplina la riscossione dei contributi annuali associativi mediante ritenuta sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall'INAIL, sulla base di deleghe conferite dagli iscritti.
Soggetti che possono rilasciare la delega
La L.A.N.I.L.T. acquisisce la delega in duplice esemplare, secondo il fac-simile allegato alla convenzione, da parte di diverse categorie di beneficiari INAIL. Rientrano tra i soggetti interessati i titolari di rendita per inabilità permanente, i titolari di rendita ai superstiti, le vedove e gli orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile, nonché gli infortunati indennizzati in capitale titolari di assegno continuativo mensile.
Trasmissione delle deleghe alle sedi INAIL
La L.A.N.I.L.T. deve trasmettere copia della delega acquisita alle sedi INAIL competenti per territorio entro il giorno 15 di ogni mese, così da consentire gli adempimenti di registrazione e contabilizzazione.
Registrazione informatica delle deleghe e delle revoche
Le unità INAIL devono segnalare tempestivamente alla Direzione generale le deleghe pervenute secondo la procedura informatica vigente. Per le deleghe su rendita diretta occorre valorizzare il campo "COD/DEC.ASS" della mappa "Basi di calcolo e sospensioni" con il codice "T" e la decorrenza in mese e anno; per le rendite ai superstiti si usa la mappa "Basi di calcolo nucleo" con lo stesso codice e la medesima decorrenza. Per la revoca resta in vigore il codice "R" con decorrenza in mese e anno.
Deleghe multiple e prevalenza dell'ultima delega
Se per uno stesso beneficiario risulta già memorizzata una delega a favore di altra associazione, la nuova delega L.A.N.I.L.T. sostituisce la precedente mediante inserimento del nuovo codice e della nuova decorrenza. La circolare precisa che è valida soltanto l'ultima delega pervenuta in ordine cronologico.
Rinnovo tacito, revoca e restituzione dei contributi non dovuti
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca espressa comunicata dalla L.A.N.I.L.T. almeno due mesi prima della scadenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede INAIL che gestisce la prestazione. In caso di contributi associativi riscossi dall'INAIL e non dovuti dall'iscritto o dagli aventi causa, anche per effetto della revoca, la restituzione è effettuata direttamente dalla L.A.N.I.L.T. a proprio carico.
Decorrenza formale e decorrenza operativa della ritenuta
La convenzione decorre formalmente dal 1° gennaio 1993. Tuttavia, per esigenze tecniche della procedura meccanizzata di pagamento delle rendite, le operazioni di contabilizzazione sono attivate dal mese di giugno 1993. Di conseguenza, la ritenuta sui ratei viene applicata da giugno 1993 per tutte le deleghe, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, pervenute alle sedi INAIL a partire dal mese di aprile 1993. Per le deleghe sottoscritte dopo il 31 maggio 1993, si applica la regola convenzionale ordinaria: ritenuta dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 1 set 1993Circolare INAIL n. 44 del 01 settembre 1993
- Circolare · 1 set 1993Circolare INAIL n. 43 del 01 settembre 1993
- Circolare · 26 lug 1993Circolare INAIL n. 36 del 26 luglio 1993
- Circolare · 13 set 1993Circolare INAIL n. 46 del 13 settembre 1993
- Circolare · 12 giu 1993Circolare INAIL n. 33 del 12 giugno 1993
- Circolare · 9 nov 1993Circolare INAIL n. 51 del 09 novembre 1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →