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Circolare

Circolare INAIL n. 46 del 13 settembre 1993

Legge 5 febbraio 1992, n. 102 inquadramento previdenziale dell attività di acquacoltura.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’acquacoltura, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 102, è attività agricola e non attività di pesca. Viene descritto il processo produttivo tipico, le principali forme di allevamento e le tipologie di impianto, evidenziando che la disciplina rileva per l’inquadramento assicurativo delle imprese nel regime industriale o agricolo. La legge conferma l’orientamento già espresso per l’allevamento di animali, compresi i pesci, e risolve in particolare i dubbi sulla mitilicoltura, anch’essa qualificata come agricola.

Inquadramento previdenziale dell’attività di acquacoltura e sua natura agricola

Legge 5 febbraio 1992, n. 102: inquadramento previdenziale dell’attività di acquacoltura

La circolare INAIL n. 46 del 13 settembre 1993 interviene per chiarire il corretto inquadramento assicurativo dell’attività di acquacoltura alla luce della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante "Norme concernenti l’attività di acquacoltura". Il documento assume rilievo per distinguere l’acquacoltura dall’attività di pesca e per definire se le imprese del settore debbano essere inquadrate nel regime agricolo o in quello industriale.

Definizione dell’attività di acquacoltura

La circolare riporta la nozione legislativa di acquacoltura come insieme delle pratiche finalizzate alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici. Si tratta quindi di un’attività produttiva che implica un intervento umano organizzato e continuativo sulle fasi di sviluppo degli organismi allevati.

Fasi del processo produttivo

Il procedimento di acquacoltura viene descritto come articolato in più momenti successivi:

  • cattura dei riproduttori;
  • fecondazione artificiale;
  • incubazione delle uova;
  • svezzamento delle larve;
  • allevamento degli organismi.

La circolare sottolinea che l’attività richiede necessariamente l’azione dell’uomo per curare le varie fasi di crescita delle specie allevate, in particolare mediante stabulazione, cura, selezione e alimentazione.

Distinzione dall’attività di pesca

Viene chiarito che l’attività di pesca non è ricompresa nell’acquacoltura. La pesca, infatti, consiste esclusivamente nella cattura di specie ittiche sviluppatesi grazie a processi naturali di accrescimento, senza intervento dell’uomo nelle fasi di crescita. La distinzione è essenziale ai fini della tutela infortunistica e dell’inquadramento previdenziale delle imprese.

Forme di allevamento considerate

La circolare elenca le principali forme di allevamento delle specie acquatiche interessate dalla disciplina:

  • troticoltura;
  • anguillicoltura;
  • pescegattocoltura;
  • carpicoltura;
  • storionicoltura;
  • allevamento di specie ittiche eurialine, tra cui spigole, orate, anguille e cefali;
  • mitilicoltura;
  • venericoltura, con riferimento alla vongola verace filippina;
  • acquacoltura delle acque interne, comprendente persico reale, luccio, tinca, coregone e salmonidi vari.

Il documento segnala inoltre che la tipologia degli impianti può essere intensiva, semintensiva o estensiva.

Vallicoltura

Tra le forme più tradizionali viene richiamata la vallicoltura, caratterizzata dalla possibilità di controllare la gestione dell’ambiente sia sotto il profilo idraulico sia sotto quello biologico. In questa forma di allevamento la semina delle specie ittiche, in particolare spigole, orate, anguille e cefali, avviene mediante cattura in mare.

Natura agricola dell’acquacoltura e rilievo previdenziale

La circolare afferma che, già a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 778/1986, l’allevamento di ogni specie di animali, inclusi i pesci, anche se svolto autonomamente e senza connessione con la coltivazione della terra, deve essere considerato attività agricola principale. In tale quadro, la legge n. 102/1992 conferma la natura agricola dell’acquacoltura e chiarisce il suo rilievo ai fini dell’inquadramento delle imprese nel regime assicurativo agricolo.

Chiarimento sulla mitilicoltura

Un effetto specifico della legge richiamata è la rimozione di ogni incertezza interpretativa sulla mitilicoltura, che viene espressamente ricondotta all’attività agricola. La circolare evidenzia quindi che anche tale settore deve essere trattato come agricolo ai fini applicativi.

Indicazioni organizzative

La circolare si chiude con un invito alle Unità operative a segnalare alla Direzione generale, Servizio normativo per le gestioni assicurative, eventuali difficoltà incontrate nell’applicazione della normativa. Si tratta di una richiesta di monitoraggio operativo per assicurare un corretto allineamento interpretativo e applicativo.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare dell’INAIL esamina l’inquadramento previdenziale dell’attività di acquacoltura alla luce della legge 5 febbraio 1992, n. 102, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 1992. L’obiettivo è chiarire se le imprese che svolgono tale attività debbano essere considerate nel regime assicurativo industriale oppure in quello agricolo.

Definizione di acquacoltura e caratteristiche produttive

L’acquacoltura è definita come l’insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici. La circolare evidenzia che il processo produttivo comprende varie fasi, tra cui cattura dei riproduttori, fecondazione artificiale, incubazione delle uova, svezzamento delle larve e allevamento, tutte caratterizzate dall’intervento necessario dell’uomo per stabulazione, cura, selezione e alimentazione.

Distinzione rispetto all’attività di pesca

La circolare precisa che l’attività di pesca non rientra nell’acquacoltura, perché consiste esclusivamente nella cattura di specie ittiche sviluppatesi in modo naturale, senza intervento umano nei processi di crescita. La distinzione è rilevante ai fini della qualificazione previdenziale e assicurativa delle imprese.

Forme di allevamento e tipologie di impianto

Vengono elencate le principali forme di allevamento delle specie acquatiche: troticoltura, anguillicoltura, pescegattocoltura, carpicoltura, storionicoltura, allevamento di specie eurialine come spigole, orate, anguille e cefali, mitilicoltura, venericoltura e acquacoltura delle acque interne. La circolare richiama anche le diverse tipologie produttive: intensiva, semintensiva ed estensiva, soffermandosi sulla vallicoltura come forma tradizionale basata sul controllo idraulico e biologico dell’ambiente di allevamento.

Natura agricola dell’acquacoltura ai fini assicurativi

La circolare richiama il principio secondo cui, dalla data di entrata in vigore della legge n. 778/1986, l’allevamento di ogni specie di animali, inclusi i pesci, anche se autonomo e non connesso alla coltivazione della terra, deve considerarsi attività agricola principale. In tale quadro, la legge n. 102/1992 conferma espressamente la natura agricola dell’acquacoltura.

Chiarimento sulla mitilicoltura

La circolare evidenzia che la legge n. 102/1992 elimina ogni incertezza interpretativa pregressa in merito alla mitilicoltura, che viene anch’essa ricondotta all’attività agricola.

Indicazioni operative per le Unità operative

Le Unità operative sono invitate a segnalare alla Direzione generale, Servizio normativo per le gestioni assicurative, eventuali difficoltà riscontrate nell’applicazione della normativa in materia.

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