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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2437/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lamberti impugna la condanna per diffamazione a mezzo stampa (trasmissione televisiva "Dentro la notizia" - Just TV Avellino) e si duole della comminazione della pena detentiva, invocando la libertà di manifestazione del pensiero, la giurisprudenza della Corte EDU (cfr. Sallusti, Belpietro) e la giurisprudenza costituzionale (sent. n.150/2021) per sostenere che non sussistono le circostanze eccezionali che giustificherebbero il carcere per reati connessi ai mezzi di comunicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il gravame di merito era già stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello per tardività dell'appello (termine per proporre impugnazione scaduto: appello depositato oltre i termini). La Corte ha rilevato che, una volta formatosi il giudicato per intempestività dell'impugnazione, non è consentito in Cassazione sollevare questioni diverse dalla contestazione specifica della declaratoria di inammissibilità. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 585 co. 1 lett. c) c.p.p. (termine per proporre impugnazione)

    Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre appello; la Corte ha ritenuto tardivo l'appello depositato oltre tale termine, con conseguente declaratoria d'inammissibilità.

  • art. 648 c.p.p. e art. 591 c.p.p. (giudicato formale)

    La presentazione di un'impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza: il giudicato si forma e preclude la rinnovazione del rapporto processuale.

  • Sezioni Unite, pronuncia Butera (richiamata)

    Principio secondo cui l'intempestività dell'impugnazione comporta la formazione del giudicato e l'esecuzione della sentenza anche prima della dichiarazione formale di inammissibilità.

  • Sez. 2 e altra giurisprudenza di legittimità richiamata

    Una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, in Cassazione possono essere contestate solo le questioni dirette a impugnare la declaratoria preliminare e pregiudiziale; le altre questioni di merito o di nullità risultano precluse.

  • art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità)

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se l'inammissibilità deriva da profili di colpa, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha fissato la somma in euro 3000,00.

  • art. 10 CEDU (libertà di espressione) e giurisprudenza Corte EDU (Sallusti, Belpietro)

    La Corte EDU ritiene che la pena detentiva per reati connessi ai mezzi di comunicazione sia compatibile con l'art. 10 solo in circostanze eccezionali (gravissimo nocumento di altri diritti, discorsi d'odio, istigazione alla violenza).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 150/2021 (sul sistema sanzionatorio per diffamazione)

    La Consulta ha dichiarato illegittimo l'art. 13 della legge sulla stampa (art. 47/1948) nella parte che prevedeva obbligatoria reclusione per diffamazione aggravata a mezzo stampa, e ha reso inapplicabile estensioni analoghe (legge Mammì) ma ha ritenuto costituzionalmente compatibile l'art. 595, comma 3 c.p. nella misura in cui la pena detentiva è prevista in via alternativa alla multa e può essere applicata solo nei casi di eccezionale gravità.

  • art. 595 c.p. comma 3 (diffamazione a mezzo stampa)

    Secondo la Corte costituzionale la norma non è di per sé incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero se la pena detentiva è riservata a casi di eccezionale gravità; pertanto il carcere è ammesso solo in ipotesi estremamente aggravate.

Massime di principio

  • La tempestività dell'impugnazione è imprescindibile: un appello depositato oltre il termine legale genera inammissibilità e il passaggio in giudicato, precludendo l'esame di qualsiasi questione di merito in sede successiva.
  • Se la Corte d'appello dichiara l'appello inammissibile per tardività, in Cassazione si può sindacare soltanto la declaratoria di inammissibilità stessa; non è possibile riproporre il merito della sentenza di primo grado.
  • La giurisprudenza europea e costituzionale limita fortemente l'uso della pena detentiva per diffamazione commessa con mezzi di comunicazione: il carcere è compatibile con la libertà di espressione solo in circostanze eccezionali (es. discorsi d'odio, istigazione alla violenza o lesioni particolarmente gravi di diritti fondamentali).
  • In casi di diffamazione a mezzo stampa o televisione, il difensore deve sia curare la regolarità procedurale (rispetto dei termini) sia, sul merito, dimostrare l'assenza delle condizioni di "eccezionale gravità" requisite per l'applicazione della reclusione.
  • In presenza di sanzioni detentive per reati di stampa è utile richiamare la sentenza n.150/2021 della Corte costituzionale e la giurisprudenza CEDU per ottenere misure alternative (sospensione, pena pecuniaria) quando non ricorrono le ipotesi eccezionali che giustificherebbero il carcere.

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