Sentenza n. 1042/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Cosenza Prot. n. -OMISSIS- del 21/01/2022 recante l’applicazione della misura di prevenzione personale dell’avviso orale ex art. 3 D. Lgs. n. 159/2011 Per la liquidazione degli onorari a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Cosenza recante l'applicazione dell'avviso orale ex art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Cosenza con cui gli era stata applicata la misura di prevenzione personale dell'avviso orale ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011, chiedendone l'annullamento. La domanda cautelare era stata rigettata con ordinanza del 22 aprile 2022 per mancanza del periculum in mora. Nel corso del giudizio, con memoria del 30 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impediva, in applicazione del principio dispositivo, l'esame del merito. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie. Quanto alla domanda di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il TAR ha precisato che essa sarà esaminata e definita con separato decreto ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002, con onere a carico dell'Erario.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa della misura di prevenzione personale dell'avviso orale impugnata nel giudizio; il provvedimento non è stato esaminato nel merito.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta dal ricorrente, rigettata per mancanza del periculum in mora.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel contesto della definizione del giudizio.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Prevede la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato mediante separato decreto, con onere a carico dell'Erario.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa nel corso del giudizio, preclude l'esame del merito e comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo del processo amministrativo.
- La domanda di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato può essere definita con separato decreto, con onere a carico dell'Erario, anche quando il giudizio principale si conclude con una declaratoria di improcedibilità.
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