Cassazione Civile, Ordinanza n. 25942/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2010 l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, nei confronti della società, 1.513.402 euro dichiarati come variazione in diminuzione e corrisposti da comuni della Regione Lazio per il servizio di trasporto pubblico locale. La società sosteneva che le somme fossero contributi destinati al ripianamento dei disavanzi di gestione e, ai fini delle imposte dirette, non costituissero ricavi imponibili. L’Ufficio le qualificava invece come corrispettivi del servizio, rilevanti ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. a), t.u.i.r.; il maggior reddito veniva imputato per trasparenza ai soci ai fini Irpef, con separati avvisi. La società e i soci impugnavano gli avvisi davanti alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, che riuniva i ricorsi e li accoglieva, ritenendo che, in assenza dei contratti di servizio previsti dalla normativa nazionale e regionale, il rapporto restasse regolato dal regime contributivo. La Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, rigettava l’appello dell’Agenzia e confermava tale decisione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 422/1997, della legge regionale Lazio n. 30/1998 e dell’art. 85 t.u.i.r., sostenendo che il nuovo regime e la natura corrispettiva delle somme discendessero dalla disciplina sopravvenuta anche senza procedure concorsuali; con il secondo denunciava violazione degli artt. 1363 e 1364 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., contestando la qualificazione dei contratti prodotti in giudizio come mere proroghe delle concessioni e richiamando le clausole che prevedevano il pagamento di un corrispettivo, soggetto a conguaglio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha stabilito che, nel regime regionale applicabile, la qualificazione delle somme come corrispettivi contrattuali richiedeva la sequenza costituita dall’affidamento tramite procedura concorsuale e dalla successiva stipula del contratto di servizio; la sola entrata in vigore della nuova disciplina e la presenza di contratti-ponte relativi alla fase transitoria non trasformavano automaticamente i contributi in corrispettivi. Per il 2010 non risultavano espletate le procedure di affidamento né prodotti contratti di servizio diversi da quelli della fase transitoria, qualificati come proroghe degli affidamenti concessori. La successiva determinazione regionale del costo economicamente sufficiente di produzione, intervenuta con delibera del 27 gennaio 2015, non mutava la qualificazione delle somme per l’anno controverso. Le erogazioni dovevano quindi essere trattate come contributi per il ripianamento dei disavanzi, esclusi dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 833/1986. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non avevano svolto attività difensiva. Non si applica l’aumento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 85, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.)
Pertanto, perché possa configurarsi - in luogo dell’originario contributo riconosciuto, nel sistema concessorio, a fini di ripianamento dei disavanzi di gestione delle imprese di trasporto - un corrispettivo contrattuale fondato su un rapporto sinallagmatico tra ente locale e impresa privata è necessario che l’affidamento dei servizi avvenga tramite procedura concorsuale che tenga conto del «costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi medesimi», il quale «rappresenta il limite per la quantificazione dell’importo a base d’asta» (art. 23-bis legge reg. Lazio n. 30/1998), e che alla selezione del contraente faccia seguito la stipula di apposito contratto di servizio ex art. 24 della medesima legge regionale.
Le somme sono ricavi imponibili ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. a), solo se, secondo la sequenza prescritta dalla disciplina regionale, l’affidamento concorsuale è seguito dalla stipula del contratto di servizio; in mancanza, conservano la natura di contributi.
art. 3, comma 1, d.l. n. 833/1986, convertito dalla legge n. 18/1987
Il trattamento fiscale di questi ultimi è stato, quindi, disciplinato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 833/1986 (rubricato «Misure urgenti per il settore dei trasporti locali»), il quale stabilisce che le relative somme «non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 [ora art. 85 del t.u.i.r.]».
I contributi per il ripianamento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positive del reddito e non sono inclusi tra i ricavi imponibili.
artt. 18 e 19 d.lgs. n. 422/1997
La disciplina dell'organizzazione dei servizi di TPL è stata successivamente riformata con il d.lgs. n. 422/1997, il cui art. 5 ha previsto che «Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 4 del presente decreto». I successivi artt. 18 e 19 hanno, quindi, introdotto il regime dei "contratti di servizio", i quali sono destinati ad assicurare la corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari, e la cui attuazione è stata demandata alle regioni e agli enti locali, che devono attenersi, nella determinazione delle tariffe del servizio, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 481/1995.
La disciplina nazionale introduce i contratti di servizio per regolare l’erogazione del trasporto pubblico locale e assicurare la corrispondenza tra oneri e risorse; la Corte, tuttavia, non ritiene che il suo ingresso in vigore abbia da solo trasformato i contributi preesistenti in corrispettivi.
artt. 23-bis, 24 e 24-bis legge regionale Lazio n. 30/1998
Con l’ulteriore riforma apportata dalla legge reg. Lazio n. 16/2003, ed in particolare con l’inserimento dell’art. 24-bis, in relazione alla seconda fase di transizione dal sistema concessorio a quello contrattuale, si è precisato che costituisce “il corrispettivo” del contratto di servizio «L'importo definito a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di cui all’articolo 19», sicché, in mancanza dell’espletamento delle procedure concorsuali, non può discorrersi di “corrispettivo” in luogo del precedente “contributo”.
Nel regime regionale laziale, la natura di corrispettivo è legata all’importo determinato all’esito delle procedure di affidamento previste dall’art. 19; senza tali procedure, le somme non assumono tale natura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Non si applica il contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel regime del trasporto pubblico locale disciplinato dalla normativa regionale laziale esaminata, i contributi per il ripianamento dei disavanzi non diventano automaticamente corrispettivi imponibili per effetto della sola entrata in vigore della disciplina dei contratti di servizio.
- Per qualificare le somme erogate all’impresa affidataria come corrispettivi contrattuali, anziché come contributi, occorrono l’affidamento del servizio mediante la procedura concorsuale prevista dalla legge regionale e la successiva stipula del contratto di servizio; i contratti-ponte della fase transitoria, che prorogano affidamenti concessori preesistenti, non bastano.
- I contributi erogati per il ripianamento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, quando non ricorre il presupposto per qualificarli come corrispettivi del servizio, non costituiscono componenti positive del reddito e sono esclusi dall’imposizione diretta ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 833/1986.
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