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Sentenza

Sentenza n. 738/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 427/2025, depositata e resa pubblica il 21.04.2025.

Giustizia amministrativa202501869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza, dedotta dal ricorrente, alla sentenza del Tribunale di Modena n. 427/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., sostenendo la mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza del Tribunale di Modena n. 427/2025, depositata il 21 aprile 2025. Il Ministero si è costituito dimostrando che la sentenza era stata già integralmente ottemperata il 3 dicembre 2025, prima dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza, avvenuta il 15 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso perché, al momento della sua proposizione, l'amministrazione aveva già dato esecuzione alla sentenza oggetto di ottemperanza. Il giudice ha quindi escluso la sussistenza di un persistente inadempimento suscettibile di essere fatto valere nel giudizio di ottemperanza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero, liquidate in 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato respinto poiché il comando giudiziale risultava già eseguito dall'amministrazione prima dell'instaurazione del giudizio.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza deve essere respinto quando l'amministrazione abbia già eseguito il provvedimento giurisdizionale prima della proposizione del ricorso, poiché non sussiste più un inadempimento attuale da rimuovere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica della persistente inesecuzione deve essere riferita alla situazione esistente al momento dell'instaurazione del giudizio; l'esecuzione intervenuta anteriormente esclude la fondatezza della domanda e giustifica, in linea di principio, la condanna del ricorrente alle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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