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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00029/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per revocazione l'ordinanza della Corte di cassazione n. 35777/2022, deducendo errori di fatto. In particolare, hanno sostenuto che l'ordinanza aveva erroneamente ritenuto nuova una questione relativa alla diversità di posizione tra alcuni ricorrenti, poiché tale distinzione era stata già sollevata nel giudizio di merito e in rinvio; inoltre hanno affermato che la Corte non aveva considerato un distinto profilo del secondo motivo del precedente ricorso, relativo al fatto che il giudizio amministrativo presupposto si sarebbe consolidato sfavorevolmente solo nel 2007, con conseguente protrazione irragionevole della durata del processo. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che, anche ipotizzando l'esistenza degli errori di percezione denunciati, essi non fossero decisivi, perché l'ordinanza revocanda si fondava comunque su una ratio decidendi autonoma e sufficiente: l'inammissibilità del precedente ricorso per cassazione per difetto di specificità, avendo i ricorrenti trascritto la norma senza spiegare la sua immediata applicabilità al caso concreto e senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione del giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la precedente declaratoria di inammissibilità e ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    richiamato dai ricorrenti come base della domanda di equa riparazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la revocazione è dichiarata inammissibile per difetto di decisività degli asseriti errori di fatto

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato quale parametro del principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte lo considera decisivo nella precedente ordinanza, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come norma per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la pronuncia sul contributo unificato perché il procedimento è esente dal relativo pagamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo in via generale nel richiamo al principio di autosufficienza/specificità e all'onere di allegazione e dimostrazione nel ricorso

  • art. 391-bis c.p.c.

    evocato implicitamente dal mezzo della revocazione contro l'ordinanza della Cassazione; la Corte valuta i presupposti dell'errore di fatto revocatorio

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio, anche contro un provvedimento della Corte di cassazione, richiede una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, relativa a un fatto non controverso e decisivo, e non è configurabile quando si contesti la valutazione o l'interpretazione delle risultanze processuali.
  • Non sussiste errore revocatorio decisivo se il provvedimento impugnato è sorretto anche da una autonoma ratio decidendi non colpita dalle censure, poiché l'eventuale svista su un ulteriore profilo non potrebbe comunque mutare l'esito della decisione.
  • È inammissibile la revocazione proposta per aggirare una precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione fondata sul difetto di specificità, quando la parte si limiti a riproporre il merito della controversia senza misurarsi con la ratio processuale della decisione impugnata.
  • Il requisito di specificità del ricorso per cassazione impone di indicare con chiarezza come la norma invocata si applichi al caso concreto e di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito; la mera trascrizione della norma non è sufficiente.
  • Nell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la valutazione della durata e del patema d'animo resta insindacabile in sede di revocazione se la censura non colpisce in modo decisivo la base percettiva della decisione, ma tende soltanto a sollecitare una diversa lettura del materiale processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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