Cassazione Civile, Sentenza n. 18623/2026 del 08/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società privata accreditata per il pagamento di una somma a titolo di differenza del corrispettivo relativo a prestazioni sanitarie rese nell’anno 2013. La società sosteneva che il proprio credito derivasse non solo dal contratto stipulato nel novembre 2013 con l’azienda sanitaria, ma anche dal verbale di aggiudicazione del 2011 relativo all’assorbimento di 40 posti letto e del personale della precedente struttura, verbale che la ricorrente riteneva equivalente a contratto ai sensi dell’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923. L’azienda sanitaria, opponendosi, eccepiva tra l’altro che il verbale non fosse un contratto, che il budget 2013 fosse fissato esclusivamente dal contratto del 14 novembre 2013, e che l’importo richiesto integrasse il superamento del tetto di spesa già comprensivo dei volumi prestazionali della struttura precedente. In cassazione la società articolava tre motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923 per avere la Corte d’appello escluso efficacia contrattuale al verbale di aggiudicazione; con il secondo censurava la decisione per avere negato che le prestazioni del 2013 fossero retribuibili sulla base del contratto e del sistema normativo di settore, richiamando anche gli artt. 1322, 1372 e 1423 c.c.; con il terzo denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c., sostenendo che spettasse all’azienda sanitaria provare il superamento del tetto di spesa e l’avvenuto pagamento dell’importo massimo dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923 non era applicabile alla fattispecie, sia perché la disciplina dei contratti pubblici successiva al d.lgs. n. 163/2006 esclude che la sola aggiudicazione valga come contratto, sia perché nel settore dell’accreditamento sanitario il diritto alla remunerazione nasce solo dalla combinazione di autorizzazione, accreditamento e specifico contratto stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché costruito su una diversa causa petendi rispetto a quella proposta in giudizio di merito: la ricorrente aveva fondato la domanda sull’esistenza di un autonomo contratto derivante dall’aggiudicazione, non su una domanda subordinata basata sul contratto del novembre 2013; inoltre la censura richiedeva una rivalutazione del fatto. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito e, comunque, inammissibile perché la doglianza sull’onere della prova del superamento del tetto di spesa non era correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva reputato tardiva la relativa allegazione, formulata solo in comparsa conclusionale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto anche dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923
i processi verbali di aggiudicazione definitiva equivalgono al contratto
La regola non si applica alla fattispecie, perché riguarda il regime previgente ai codici dei contratti pubblici e non consente di qualificare come contratto il verbale di aggiudicazione del 2011 nel settore sanitario accreditato.
art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
stipulano contratti con quelle private
Nel SSN il diritto alla remunerazione delle prestazioni dipende da uno specifico contratto con la struttura accreditata, che deve determinare volumi massimi di prestazioni, requisiti del servizio e corrispettivi; il contratto è un atto distinto e successivo rispetto all’aggiudicazione.
art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992
L’autorizzazione all’esercizio costituisce, insieme all’accreditamento e al contratto, elemento costitutivo del diritto al pagamento.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
L’accreditamento istituzionale è elemento necessario, ma non sufficiente, per la remunerazione delle prestazioni rese al SSN.
art. 32, comma 8, L. n. 449/1997
individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile
I tetti di spesa sono determinati e rideterminati su base annuale; non esiste una somma cristallizzata e immutabile per tutte le annualità.
art. 2697 c.c.
La parte che eccepisce un fatto impeditivo o estintivo deve provarlo; tuttavia la censura è stata ritenuta inammissibile perché la questione era stata introdotta tardivamente e fuori dal thema decidendum.
art. 1218 c.c.
Richiamato solo in relazione alla dedotta violazione dell’onere probatorio in tema di inadempimento, ma la censura non è stata accolta.
art. 1322 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza e l’autonomia del rapporto contrattuale, ma senza successo.
art. 1372 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia vincolante del preteso accordo, ma la Corte ha escluso che il verbale di aggiudicazione fosse contratto.
art. 1423 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la tesi della nullità del rapporto e della non sanabilità ex post; la Corte non ha accolto la censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge esaminati dalla Corte.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per le memorie depositate in vista dell’udienza pubblica.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel settore dell’accreditamento sanitario, il diritto della struttura privata alla remunerazione delle prestazioni rese per conto del SSN nasce solo dalla compresenza di autorizzazione all’esercizio, accreditamento istituzionale e specifico contratto stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992.
- Il verbale di aggiudicazione o l’atto amministrativo di selezione non può, di regola, essere automaticamente equiparato al contratto richiesto dalla disciplina sanitaria speciale; il contratto ex art. 8-quinquies è un atto distinto, necessario e funzionalmente autonomo.
- I tetti di spesa per le strutture accreditate sono determinati su base annuale e non possono essere considerati come un limite statico e immutabile valido per ogni annualità.
- Chi agisce per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie asseritamente extra-budget deve allegare e provare in modo rigoroso che tali prestazioni siano effettivamente ulteriori rispetto a quelle coperte dal contratto annuale.
- Una censura di violazione di legge non può essere usata per sostituire la causa petendi del giudizio di merito con una diversa ricostruzione del rapporto dedotta solo in cassazione.
- La deduzione relativa al mancato superamento del tetto di spesa o al mancato pagamento dell’importo massimo contrattuale deve essere tempestivamente introdotta e deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
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