Corte di giustizia, Sentenza C-657/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 ottobre 2020. — Finanzamt D contro E. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) – Prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale – Stesura di perizie di valutazione dello stato di non autosufficienza – Soggetto passivo incaricato dal servizio medico dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza – Organismi riconosciuti come aventi carattere sociale. — Causa C-657/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato il regime di esenzione IVA applicabile alle perizie sulla non autosufficienza redatte per il servizio medico di una cassa di assicurazione tedesca. Ha ritenuto che tali perizie possano rientrare tra le prestazioni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, se indispensabili per la corretta gestione delle prestazioni sociali. Ha però escluso che il mero fatto di essere subappaltatore di un organismo riconosciuto, o di ricevere un finanziamento indiretto, imponga il riconoscimento come organismo avente carattere sociale. La Corte ha quindi lasciato al diritto nazionale, entro i limiti del potere discrezionale, la disciplina del riconoscimento.
Esenzione IVA per le perizie di valutazione della non autosufficienza rese a favore del servizio medico di una cassa di assicurazione: qualificazione come prestazioni strettamente connesse all’assistenza e requisito del riconoscimento come organismo avente carattere sociale
La questione giuridica
Se la redazione, da parte di un esperto indipendente incaricato dal servizio medico di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, di perizie sulla non autosufficienza degli assicurati rientri nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA come prestazione strettamente connessa con l’assistenza e la previdenza sociale; e, in caso affermativo, se tale esperto possa essere considerato un organismo riconosciuto come avente carattere sociale anche se opera come subappaltatore, i costi sono sostenuti indirettamente dalla cassa e il diritto nazionale gli consente ma non impone di concludere direttamente un contratto con la cassa.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la redazione di perizie sulla non autosufficienza, effettuata da un esperto indipendente per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione e utilizzata per determinare i diritti degli assicurati a prestazioni sociali, costituisce una prestazione di servizi strettamente connessa con l’assistenza e la previdenza sociale, purché sia indispensabile al corretto svolgimento delle operazioni sociali interessate. Tuttavia, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA non osta a che sia negato a tale esperto il riconoscimento come organismo avente carattere sociale quando egli agisca da subappaltatore, i costi siano sostenuti solo indirettamente dalla cassa e non abbia effettivamente stipulato il contratto diretto previsto dal diritto nazionale per ottenere tale riconoscimento; spetta allo Stato membro, entro il suo margine discrezionale, disciplinare i criteri di riconoscimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 132, paragrafo 1, lettere c) e g), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 134, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
- Umsatzsteuergesetz (UStG), articolo 4, punti 14, 15, 15a e 16
- Sozialgesetzbuch XI, articolo 18 e articolo 53 bis
Esenzione IVA per perizie di valutazione della non autosufficienza
La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesfinanzhof, riguarda l’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE in relazione a perizie di valutazione della non autosufficienza redatte da un esperto indipendente per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione tedesca. La controversia oppone il Finanzamt D a E, infermiera e consulente incaricata della redazione delle perizie.
Fatti e procedimento principale
Tra il 2012 e il 2014 la convenuta nel procedimento principale ha redatto, per conto del Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Niedersachsen (MDK), perizie utili a determinare se gli assicurati di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza avessero diritto a prestazioni di assistenza. L’amministrazione tributaria ha ritenuto tali prestazioni imponibili IVA e ha emesso atti di rettifica. Il giudice di primo grado ha invece accolto la tesi della contribuente, qualificando le perizie come prestazioni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 131 della direttiva IVA, che subordina le esenzioni al rispetto delle condizioni stabilite dagli Stati membri;
- l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, relativo alle prestazioni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale rese da enti pubblici o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale;
- l’articolo 134, lettera a), della direttiva IVA, che esclude l’esenzione se le prestazioni non sono indispensabili;
- le disposizioni tedesche dell’UStG e dello SGB XI, che disciplinano l’esenzione nazionale e il sistema di valutazione della non autosufficienza.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:
- la redazione di perizie sulla non autosufficienza, pur effettuata in favore del servizio medico e non direttamente del paziente, sia una prestazione strettamente connessa con l’assistenza e la previdenza sociale;
- un esperto che opera come subappaltatore possa essere riconosciuto come organismo avente carattere sociale;
- tale riconoscimento possa dipendere dal fatto che i costi siano sopportati in modo indiretto dalla cassa e/o dalla circostanza che il diritto interno consenta, ma non imponga, la stipula di un contratto diretto con la cassa stessa.
Ragionamento della Corte sulla nozione di prestazione strettamente connessa
La Corte ricorda che le esenzioni dell’articolo 132 devono essere interpretate restrittivamente, ma in modo coerente con la loro finalità sociale e con il principio di neutralità fiscale. L’esenzione prevista dalla lettera g) mira a ridurre il costo delle prestazioni sociali e a renderle più accessibili.
Quanto al primo requisito, la Corte rileva che la nozione di prestazioni "strettamente connesse" va letta alla luce dell’articolo 134, lettera a), che richiede l’indispensabilità della prestazione. Nel caso di specie, le perizie sulla non autosufficienza sono considerate, in linea di principio, necessarie per consentire alla cassa di assicurazione di determinare correttamente il diritto degli assicurati alle prestazioni sociali. Non è decisivo che tali prestazioni non siano rese direttamente alla persona non autosufficiente: ciò che conta è che siano indispensabili all’espletamento delle operazioni sociali.
La Corte distingue inoltre la presente fattispecie dalla sentenza go fair Zeitarbeit, relativa alla mera messa a disposizione di lavoratori, e dalla sentenza Unterpertinger, in materia di perizie mediche rese per finalità diverse dalla tutela della salute. Qui le perizie sono parte funzionale del processo di decisione sulle prestazioni sociali e quindi possono beneficiare dell’esenzione, purché siano effettivamente indispensabili.
Ragionamento della Corte sul riconoscimento come organismo avente carattere sociale
Sul secondo requisito, la Corte ricorda che spetta agli Stati membri stabilire le modalità del riconoscimento degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico, nel rispetto del diritto dell’Unione. Tra gli elementi rilevanti possono figurare le disposizioni specifiche che disciplinano l’attività, il carattere di interesse generale delle prestazioni, il fatto che altri operatori svolgano attività analoghe con analogo riconoscimento e la presa in carico dei costi da parte di organismi previdenziali.
Nel caso concreto, però, la Corte ritiene che le circostanze evidenziate dal giudice del rinvio non dimostrino che la Germania abbia ecceduto il proprio margine discrezionale. In particolare:
- il fatto che l’esperto operi come subappaltatore dell’MDK, già riconosciuto, non basta da solo a conferirgli il riconoscimento;
- la copertura indiretta e forfettaria dei costi da parte della cassa di assicurazione è un elemento pertinente ma non decisivo, specie in assenza di una decisione espressa o di un contratto diretto;
- la semplice possibilità, prevista dal diritto nazionale, di stipulare un contratto diretto con la cassa non equivale a un riconoscimento automatico, se tale contratto non è stato effettivamente concluso.
La Corte aggiunge che non risulta, dal fascicolo, che operatori privati in situazione analoga beneficino di un riconoscimento comparabile, sicché il diniego non appare pregiudicare il principio di neutralità fiscale.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che:
- la redazione di perizie di valutazione della non autosufficienza, svolta da un esperto indipendente per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione, costituisce una prestazione di servizi strettamente connessa con l’assistenza e la previdenza sociale, se è indispensabile al corretto espletamento delle operazioni sociali;
- tale disposizione non osta a che sia negato a detto esperto il riconoscimento come organismo avente carattere sociale nelle circostanze descritte dal giudice del rinvio.
Principi utili per l’operatore
La pronuncia conferma che, in materia di esenzioni IVA sociali, il dato decisivo non è solo il destinatario immediato della prestazione, ma la sua funzione necessaria nel sistema di erogazione delle prestazioni di assistenza e previdenza sociale. Resta però centrale, per il riconoscimento dell’operatore privato, la disciplina nazionale di attuazione: il mero rapporto di subappalto o il finanziamento indiretto non bastano, di regola, a sostituire il riconoscimento formale previsto dallo Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 8 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-235/19
- Sentenza · 8 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-330/19
- Sentenza · 8 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-360/19
- Sentenza · 8 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-456/19
- Sentenza · 8 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-476/19
- Sentenza · 8 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-514/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →