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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-887/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 23 aprile 2026. — YH contro Widl GmbH. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine – Norme e regolamentazioni tecniche – Direttiva 98/37/CE – Macchina munita di dispositivi di arresto normale e di emergenza – Requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute – Rischi per la sicurezza e la salute delle persone – Attivazione inconsapevole o consapevole di uno dei dispositivi di arresto – Blocco del dispositivo di arresto di emergenza – Apposita manovra che può sbloccare il dispositivo di arresto di emergenza. — Causa C-887/24

Giurisprudenza europea62024CJ0887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del giudice tedesco, ha interpretato i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 98/37/CE applicabili a una sega circolare per la lavorazione del legno. Ha stabilito che né il dispositivo di arresto normale né quello di emergenza sono conformi se una nuova azione sul comando, anche involontaria o ripetuta, interrompe la frenatura e fa sì che la lama continui a ruotare silenziosamente per diversi minuti. La Corte ha chiarito inoltre che lo sblocco del dispositivo di arresto di emergenza richiede una manovra apposita, distinta dall’azionamento del comando di arresto, e che la macchina non deve riavviarsi automaticamente.

Requisiti di sicurezza dei dispositivi di arresto normale ed emergenza di una sega circolare: incompatibilità con la direttiva 98/37/CE se una nuova azione sul comando interrompe la frenatura e prolunga l’arresto per minuti

La questione giuridica

Se l’articolo 3 della direttiva 98/37/CE, in combinato disposto con l’allegato I, punti 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 e 2.3, lettera c), debba essere interpretato nel senso che il dispositivo di arresto normale e/o di arresto di emergenza di una sega circolare per la lavorazione del legno soddisfa i requisiti di sicurezza quando una nuova azione, consapevole o inconsapevole, prolungata o ripetuta, sul comando di arresto interrompe la frenatura e lascia la lama in rotazione lenta per diversi minuti; in particolare, se tale nuova azione costituisca una "manovra" e, per il dispositivo di emergenza, una "apposita manovra" di sblocco.

Principio di diritto

L’articolo 3 della direttiva 98/37/CE, letto con l’allegato I, impone che i dispositivi di arresto normale ed emergenza garantiscano l’arresto sicuro della macchina e non possano essere neutralizzati da una nuova azione sul comando, anche se involontaria o ripetuta: se tale azione interrompe la frenatura e consente alla lama di restare in rotazione lenta per minuti, il dispositivo non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute. Per il dispositivo di arresto di emergenza, la "apposita manovra" di sblocco deve essere un’azione precisa e distinta dall’azionamento del comando e non può coincidere con una nuova pressione o con una pressione prolungata del medesimo pulsante.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/37/CE
  • Articolo 3 della direttiva 98/37/CE
  • Allegato I della direttiva 98/37/CE, punti 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 e 2.3, lettera c)

Requisiti di sicurezza dei dispositivi di arresto di una sega circolare ai sensi della direttiva 98/37/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht München in una controversia risarcitoria tra un utilizzatore ferito da una sega circolare per la lavorazione del legno e il fabbricante della macchina. La Corte è chiamata a precisare il contenuto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva 98/37/CE, con particolare riferimento al dispositivo di arresto normale e al dispositivo di arresto di emergenza.

Fatti e procedimento principale

YH aveva acquistato nel 2009 una sega circolare fabbricata da Widl GmbH, utilizzabile sia in modalità su tavolo sia in modalità inclinata. La macchina era dotata di un dispositivo di arresto normale e di un dispositivo di arresto di emergenza; entrambi comandavano un freno elettronico che arrestava la lama in circa dieci secondi.

Nel dicembre 2016 YH subì un incidente mentre trasferiva la macchina da una modalità all’altra. Dopo aver arrestato il motore con uno dei dispositivi di arresto, azionò involontariamente il medesimo comando, una sola volta per alcuni secondi oppure più volte di seguito per un tempo complessivo analogo. Ciò interruppe l’effetto frenante e la lama continuò a ruotare lentamente per circa undici minuti, fino all’arresto completo; YH si ferì alla mano.

Il Landgericht Deggendorf respinse la domanda risarcitoria. In appello, il giudice del rinvio ritenne che la macchina potesse presentare un difetto di progettazione, poiché il ri-azionamento del comando di arresto, anche in uno stato di panico, non avrebbe dovuto impedire l’arresto rapido della lama.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 3 della direttiva 98/37/CE, secondo cui le macchine devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute contenuti nell’allegato I.

Tra le disposizioni rilevanti figurano:

  • il punto 1.1.2, relativo ai principi d’integrazione della sicurezza e all’uso normale e ragionevolmente prevedibile della macchina;
  • il punto 1.2.1, sulla sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando;
  • il punto 1.2.2, sui dispositivi di comando, che devono consentire una manovra sicura, univoca e rapida;
  • il punto 1.2.4, sul dispositivo di arresto normale e sul dispositivo di arresto di emergenza;
  • i punti 1.2.6 e 1.2.7, relativi alle avarie dell’alimentazione e del circuito di comando;
  • il punto 2.3, lettera c), specifico per le macchine per la lavorazione del legno, che impone un freno automatico capace di fermare l’utensile in tempo sufficientemente breve.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 98/37/CE armonizza in modo esaustivo i requisiti essenziali di sicurezza delle macchine e mira a garantire la libera circolazione delle stesse nel mercato interno senza abbassare il livello di protezione.

Richiamando il punto 1.1.2, la Corte osserva che il fabbricante deve progettare la macchina tenendo conto non solo dell’uso normale, ma anche dell’uso ragionevolmente prevedibile. In tale prospettiva, è prevedibile che un operatore in stato di panico azioni il pulsante di arresto una sola volta in modo prolungato o più volte di seguito per fermare la macchina il più rapidamente possibile.

Quanto al punto 1.2.4, la Corte sottolinea che il dispositivo di arresto di emergenza deve generare un ordine di arresto che viene mantenuto da un blocco del dispositivo fino al suo sblocco. Lo sblocco deve essere possibile solo mediante una "apposita manovra", cioè un’azione precisa e distinta dall’azionamento del comando di arresto, finalizzata specificamente allo sblocco. Inoltre, tale sblocco non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione tramite un ulteriore comando.

Alla luce di tali criteri, la Corte afferma che una nuova azione sul comando che interrompa la frenatura e lasci la lama in rotazione silenziosa per diversi minuti è incompatibile con il punto 1.2.4 e non può costituire una apposita manovra di sblocco. La conclusione vale anche per il dispositivo di arresto normale, perché esso e il dispositivo di arresto di emergenza condividono la funzione essenziale di porre la macchina in sicurezza e devono comunque impedire che l’ordine di arresto venga neutralizzato in modo da prolungare il movimento pericoloso.

La Corte aggiunge che un simile esito contrasta anche con i punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.7 e 2.3, lettera c), perché espone l’utilizzatore a un rischio maggiore e impedisce l’arresto dell’utensile in un tempo sufficientemente breve.

Decisione e risposta pregiudiziale

La Corte risponde che l’articolo 3 della direttiva 98/37/CE, nonché i punti 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 e 2.3, lettera c), dell’allegato I, devono essere interpretati nel senso che un dispositivo di arresto normale e/o di arresto di emergenza di una sega circolare per la lavorazione del legno non soddisfa i requisiti di sicurezza e tutela della salute se, dopo l’avvio dell’ordine di arresto, una nuova azione sul comando, consapevole o meno, prolungata o ripetuta, interrompe la frenatura e fa sì che la lama continui a girare silenziosamente per vari minuti.

Principio affermato

Il fabbricante di una macchina per la lavorazione del legno deve progettare i dispositivi di arresto in modo che l’ordine di arresto non possa essere neutralizzato da una nuova pressione, anche involontaria o ripetuta, del medesimo comando; lo sblocco del dispositivo di arresto di emergenza richiede invece una manovra distinta, specifica e non idonea a riavviare la macchina.

Come è indicizzato

Materiemacchinesicurezza dei prodottisicurezza sul lavororesponsabilità da prodottoravvicinamento delle legislazioni

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