Cassazione Penale, Sentenza n. 4804/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato sostenendo la mancanza di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena concordata e la motivazione della sentenza, nonché una erronea qualificazione giuridica del fatto: nella motivazione sarebbe stato attribuito un aumento di pena in continuazione per un reato (capo 16) non contestato nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il refuso rilevato nella motivazione non ha inficiato la statuizione prevalente contenuta nel dispositivo, che applica esattamente la pena concordata (3 anni di reclusione e euro 2.000 di multa). Il ricorrente non ha dimostrato un concreto e attuale interesse alla modifica della parte segnalata. È stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza ulteriori sanzioni per assenza di significativi profili di colpa.
Norme richiamate
artt. 444 e segg. cod. proc. pen.
applicazione della pena concordata tra le parti
La procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) determina un dispositivo vincolante: eventuali imprecisioni o refusi nella motivazione non alterano l'efficacia della statuizione dispositiva se questa corrisponde all'accordo tra le parti.
Massime di principio
- Un errore formale o un refuso nella motivazione non costituisce di per sé interesse giuridicamente rilevante ad impugnare se il dispositivo resta conforme all'accordo o alla decisione favorevole all'imputato.
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso è necessario dimostrare un concreto e attuale interesse alla modifica del provvedimento; la mera incongruenza testuale senza effetti pratici non è sufficiente.
- Nelle sentenze di patteggiamento prevale il contenuto del dispositivo: la tutela si concentra sugli effetti sostanziali (pena applicata) più che sulle espressioni della motivazione.
- Se l'errore materiale può generare conseguenze pratiche (es. per l'esecuzione della pena o annotazioni nel casellario), la via opportuna è chiedere la rettifica o correzione dell'atto all'ufficio che ha emesso la decisione, prima di proporre impugnazioni estese.
- I ricorsi inammissibili per carenza di interesse possono comportare la condanna alle spese processuali, ma non sempre a sanzioni ulteriori se non emergono profili di colpa significativi.
Testo integrale
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