Sentenza n. 1996/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca AFAM – XLI Ciclo, nella parte in cui collocava il controinteressato al primo posto e gli assegnava la borsa di studio; verbali della prova orale; successivi atti di sospensione della graduatoria e di rigetto della richiesta di riesame
Esito
Favorevole al resistente (conservatorio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla selezione per l’ammissione al Dottorato di Ricerca AFAM in “Pratiche, Scienze e Tecnologie del Patrimonio Musicale Materiale e Immateriale” – XLI Ciclo, ha impugnato la graduatoria finale e gli atti della prova orale, deducendo l’inammissibilità della candidatura del controinteressato per carenza dei requisiti formali prescritti dal bando, l’inammissibilità del progetto di quest’ultimo per sostanziale difformità dal tema vincolato e l’illegittimità dei criteri di valutazione delle prove orali. Con motivi aggiunti ha contestato il provvedimento del 19 marzo 2026, che avrebbe disposto la sola sospensione della graduatoria senza effettuare il riesame ordinato in sede cautelare, e il successivo rigetto della richiesta di riesame dell’istanza di autotutela.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né i motivi aggiunti. Ha rilevato che la rinuncia depositata il 15 giugno 2026 non era rituale, perché non notificata alle altre parti come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; ha tuttavia desunto dalla dichiarazione del difensore, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il sopravvenuto venir meno dell’interesse, poiché l’Amministrazione aveva nominato il ricorrente vincitore e questi aveva accettato. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
pur in presenza della irritualità della rinuncia per omessa notifica alle altre parti ai sensi dell’art. 84, co. 3, c.p.a., dalla dichiarazione del difensore della parte ricorrente può ricavarsi, ex art. 84 co. 4 c.p.a., il sopravvenuto venir meno dell’interesse al ricorso, con preclusione della decisione nel merito della controversia;
La rinuncia non notificata alle altre parti è irrituale, ma ciò non impedisce di attribuire alla dichiarazione del difensore rilievo ai fini dell’accertamento del sopravvenuto venir meno dell’interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
pur in presenza della irritualità della rinuncia per omessa notifica alle altre parti ai sensi dell’art. 84, co. 3, c.p.a., dalla dichiarazione del difensore della parte ricorrente può ricavarsi, ex art. 84 co. 4 c.p.a., il sopravvenuto venir meno dell’interesse al ricorso, con preclusione della decisione nel merito della controversia;
La dichiarazione del difensore può essere valutata, anche quando la rinuncia sia irrituale, come manifestazione del sopravvenuto venir meno dell’interesse al ricorso, precludendo la decisione di merito.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
pertanto il Collegio può dichiarare il ricorso con motivi aggiunti improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lettera c), c.p.a.;
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti è irrituale; nondimeno, la dichiarazione del difensore può essere apprezzata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione del sopravvenuto venir meno dell’interesse e condurre alla declaratoria di improcedibilità, senza esame del merito.
- Quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione nomina il ricorrente vincitore della procedura selettiva e questi accetta la nomina, il venir meno dell’interesse alla decisione può giustificare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
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