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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34637/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un occupante di un immobile condotto in locazione contro il coinquilino, con cui si deducevano, da un lato, danni da lesioni e ingiurie asseritamente subiti in più episodi di aggressione fisica e verbale, dall'altro, il rimborso di somme pagate per la fornitura di energia elettrica fruita da entrambi. Il giudice di pace aveva rigettato le domande per difetto di prova e, per due episodi, per prescrizione; il tribunale aveva respinto l'appello. In cassazione il ricorrente ha articolato dieci motivi: nullità della citazione per indeterminatezza; violazione del principio di non contestazione; mancato rilievo della tardività dell'eccezione di prescrizione; erronea applicazione della prescrizione triennale e degli atti interruttivi; omesso esame di denunce e verbali di pronto soccorso; erronea valutazione della prova testimoniale e dei capitoli di prova; mancato ricorso a presunzioni; violazione delle norme penali su ingiuria e lesioni; erroneo rigetto della domanda di rimborso utenze; mancato valore probatorio al rifiuto della negoziazione assistita. La Corte ha ritenuto fondato solo il sesto motivo, osservando che il giudice d'appello avrebbe dovuto limitarsi a valutare l'attendibilità delle testimonianze e non anche l'ammissibilità dei capitoli di prova in difetto di impugnazione incidentale sul punto da parte del convenuto; tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di decisività, estraneità al decisum, carenze di specificità o perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove.

La decisione

La Corte ha accolto esclusivamente il sesto motivo, ha dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà riesaminare la causa alla luce del vizio riscontrato in punto di prova testimoniale e capitoli istruttori.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in diversi motivi come parametro di legittimità processuale, ma non ritenuto violato per le censure dichiarate inammissibili.

  • art. 320 c.p.c.

    Citato nei motivi di ricorso insieme ad altre norme processuali, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione rilevante nei motivi dichiarati inammissibili.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione; la Corte ha escluso che le censure potessero tradursi in sindacato di merito in cassazione, salvo il motivo accolto.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle prove spetta al giudice di merito; la censura è inammissibile quando mira solo a contestare il convincimento del giudice.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità della citazione, ma la questione è stata ritenuta estranea al decisum di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Citato per sostenere ultrapetizione/omessa pronuncia e per vari profili di ricorso; la Corte ha respinto le censure perché non colpivano la ratio della decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ha accolto le doglianze che miravano a sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 2938 c.c.

    Citato con riferimento alla prescrizione; la censura è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza d'appello non aveva deciso sulla prescrizione come ratio del rigetto.

  • art. 2947, comma 3, c.c.

    Invocato per il termine prescrizionale applicabile ai fatti costituenti reato; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per estraneità al decisum di appello.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato quanto agli atti interruttivi della prescrizione, ma senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per l'efficacia probatoria delle denunce e dei verbali sanitari; la Corte precisa che la fede privilegiata copre provenienza e attestazioni del pubblico ufficiale, non la verità sostanziale delle dichiarazioni di parte o terzi.

  • art. 244 c.p.c.

    Citato in relazione all'ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale; la Corte ha accolto la doglianza secondo cui il giudice d'appello non poteva rilevarne d'ufficio l'inammissibilità senza impugnazione incidentale sul punto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per il ragionamento presuntivo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nel caso concreto mancava un espresso rifiuto motivato del giudice d'appello di trarre una presunzione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per la domanda risarcitoria da lesioni e ingiurie, ma la Corte non entra nel merito della sussistenza dell'illecito per difetto di prova.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato a sostegno del risarcimento del danno non patrimoniale, senza accoglimento della censura nel merito.

  • artt. 581, 582, 593, 594, 81 e 101 c.p.

    Richiamati dal ricorrente per qualificare penalmente i fatti come ingiurie e lesioni; la Corte dichiara la censura inammissibile per difetto di specificità e perché sostanzialmente volta a ottenere una diversa valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo sul principio di non contestazione, per mancanza di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure sono ricondotte a tali vizi, ma la Corte precisa che molte doglianze erano in realtà mirate a una rivalutazione del merito e quindi inammissibili in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato come disciplina del procedimento camerale e della proposta del relatore.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per chiarire che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, salvo che si deduca un vero vizio di legittimità nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
  • La censura per violazione del principio di non contestazione richiede un preciso assolvimento dell'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con puntuale indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti.
  • Le certificazioni sanitarie e le denunce hanno fede privilegiata solo quanto alla provenienza e ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, non anche sulla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da parte o terzi.
  • La valutazione di attendibilità e concludenza delle prove spetta al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'erronea applicazione delle regole legali di prova o l'omesso esame di un fatto decisivo, non il semplice dissenso sul convincimento formato dal giudice.
  • Il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di capitoli di prova testimoniale se la questione non è stata devoluta con specifico motivo di impugnazione incidentale dalla parte interessata.
  • La mancata considerazione di un elemento come mero argomento di prova non integra di per sé omesso esame di un fatto storico decisivo ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Il motivo che deduce violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione non ha fondato il rigetto sulla questione evocata dal ricorrente, la censura è inammissibile per estraneità al decisum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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