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Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima 86/2020 - PROCESSO TRIBUTARIO - Onere della prova - Divieto prova testimoniale - Dichiarazioni di terzi - Valore meramente indiziario - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2015: (i) recupero a tassazione di una sopravvenienza attiva per €40.000 derivante dalla rinuncia a crediti/retribuzioni da parte di lavoratori dipendenti; (ii) indebita appostazione in bilancio e deduzione ai fini IRES/IRAP di sopravvenienze passive per circa €13.680 (crediti non documentati verso fornitori e imposte indeducibili); (iii) omissioni IVA e mancata fatturazione per operazioni attive per vari importi (circa €112.661, di cui parte in fatture da emettere €55.000 e operazioni di adattamento contabile). La ricorrente denunciava nullità per omesso contraddittorio e motivazione, uso illegittimo di presunzioni semplici, e violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), depositando dichiarazioni scritte di terzi e lettere senza data certa a sostegno delle proprie allegazioni.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che l'Agenzia abbia adempiuto all'obbligo del contraddittorio (verbali del 23.10.18 e 6.11.18) e che l'avviso sia sufficientemente motivato. La somma di €40.000 è stata qualificata come sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88 DPR 917/86 e art. 5 D.lgs. 446/97 e non poteva essere iscritta in riserve. Le dichiarazioni scritte e le lettere fornite dalla ricorrente, non corroborate da contratti o altri elementi documentali, sono state valutate come meri indizi, generici e inattendibili; la giurisprudenza richiede che le dichiarazioni di terzi abbiano carattere di gravità, precisione e concordanza per assumere valore presuntivo. È stato confermato il recupero a tassazione per le fatture da emettere e per le omissioni IVA. La perdita riferita al 2008 (istanza IPEA) non è stata ammessa in compensazione perché relativa a periodo anteriore e non correttamente inserita nel modello (rigo US2), quindi non verificata dall'Amministrazione. Per tali ragioni il ricorso è infondato; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 88 DPR 917/86

    La rinuncia a retribuzioni/crediti da parte dei dipendenti genera una sopravvenienza attiva imponibile; non è legittimo l'inserimento della somma in una riserva patrimoniale per sottrarla a tassazione.

  • art. 5 D.lgs. 446/97

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'accertamento e alla determinazione del reddito tassabile in presenza di sopravvenienze attive.

  • art. 2697 c.c.

    Stabilisce l'onere della prova: il contribuente è gravato della prova delle circostanze che fondano le deduzioni favorevoli; la mancata produzione di prove documentali fa venir meno la prova delle allegazioni.

  • art. 84 co. 1 TUIR (DPR 917/86)

    Disciplina il trattamento delle perdite pregresse e la loro esposizione in dichiarazione (rigo US2). Perdite di periodi anteriori non correttamente dichiarate/indicate non possono essere utilizzate per scomputare accertamenti non verificati dall'Amministrazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. 4423/03; Cass. 7445/03; Cass. 1290/15)

    Il divieto della prova testimoniale e del giuramento non impedisce l'utilizzo, a fini decisionali, delle dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione o rese a favore del contribuente; tali dichiarazioni, tuttavia, hanno valore meramente indiziario e possono costituire presunzioni solo se presentano gravità, precisione e concordanza e sono corroborate da altri elementi di prova.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di soggetti terzi raccolte dall'Amministrazione o rese a favore del contribuente sono ammissibili come elemento indiziario, ma non possono da sole fondare l'accertamento: devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza e essere corroborate da ulteriori elementi probatori.
  • L'onere della prova grava sul contribuente per le circostanze che allega a suo favore (art. 2697 c.c.); documenti incompleti, lettere senza data certa o dichiarazioni generiche hanno scarso valore probatorio.
  • La carenza del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo: il contribuente deve dimostrare che l'instaurazione del contraddittorio avrebbe evitato o ridotto l'accertamento.
  • Operazioni iscritte nelle scritture contabili e documentate dal PVC possono essere recuperate a tassazione se il contribuente non produce contratti o documentazione che dimostri il contrario; la mera dichiarazione dei clienti non è sufficiente.
  • Per perdite pregresse o elementi nuovi che incidono su accertamenti già notificati è necessario che siano state correttamente indicate e dichiarate nei quadri previsti (es. rigo US2 per perdite): in mancanza, l'Amministrazione può non tenerle in considerazione se non verificate.

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