Sentenza n. 79/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. -OMISSIS-/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa -OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-/2019, pubblicata in data 21/04/2022, notificata in data 03/06/2022, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, recante condanna del Ministero al pagamento di € 26.693,80
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 26.693,80. È stato rappresentato che nessuna somma era stata corrisposta, neppure parzialmente. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza svolgere difese né fornire elementi comprovanti l'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero sulla base della mancata dimostrazione dell'esecuzione del giudicato e della non contestazione dei fatti allegati dalla ricorrente. Ha ordinato al Ministero di corrispondere € 26.693,80, oltre € 150,00 per il contributo unificato del giudizio di ottemperanza, sempre che tali somme non fossero già state pagate, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto che, in caso di persistente inerzia, provvedesse quale commissario ad acta, entro gli ulteriori trenta giorni e senza compenso, il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, stabilendo che la penalità decorresse soltanto dall’eventuale violazione del termine assegnato dal dispositivo e fosse parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, volto a verificare e imporre la corretta esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dall'eventuale inosservanza del termine assegnato.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere del giudice amministrativo di verificare la corretta attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è diretto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale che l'amministrazione abbia omesso di realizzare e ha per oggetto la verifica della puntuale attuazione del giudicato.
- L'amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratica o difficoltà economico-finanziaria; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, eventualmente, sulle modalità concrete di esecuzione.
- In sede di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita e priva di difese degli allegati del ricorrente, unitamente all'assenza di documentazione sull'adempimento, consente di accertare l'inottemperanza al giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e disporre, per il caso di persistente inerzia, l'insediamento di un commissario ad acta, anche individuandolo già nella sentenza e consentendogli di delegare l'attività a dirigenti o funzionari.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere dall'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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