Cassazione Civile, Ordinanza n. 25314/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta del 20% operata dall'Amministrazione su somme corrisposte a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione per aree di proprietà del ricorrente, sulle quali insistevano un capannone, uffici e area pertinenziale, espropriati per la realizzazione della linea ferroviaria alta velocità Milano-Torino. Dopo un primo giudizio davanti al Tribunale, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, la C.T.P. aveva accolto il ricorso e ordinato il rimborso della somma trattenuta; in appello la C.T.R. aveva invece ritenuto legittima la ritenuta e accolto l'appello ministeriale. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) tardività dell'appello per applicazione del termine semestrale ex art. 327 c.p.c.; 2) violazione della disciplina fiscale sulle plusvalenze da esproprio, assumendo l'inapplicabilità della ritenuta del 20% perché i beni sarebbero stati unità immobiliari suscettibili di utilizzazione edificatoria; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che la C.T.R. avrebbe deciso su presupposti non devoluti; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese, per la ritenuta complessità della materia.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto tempestivo l'appello, perché il giudizio era stato introdotto prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009 e quindi continuava ad applicarsi il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. originario, non quello di sei mesi. Ha poi confermato la correttezza dell'assoggettamento a tassazione delle somme percepite a seguito del procedimento espropriativo, rilevando che l'art. 11, comma 5, L. n. 413/1991 si applica alle plusvalenze conseguite dopo la sua entrata in vigore, secondo il criterio di cassa, anche se gli atti ablativi sono anteriori. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che la C.T.R. si è mantenuta entro il thema decidendum e ha verificato, in fatto, la non imprenditorialità dell'espropriato quale presupposto rilevante per la disciplina fiscale applicata. Ha infine ritenuto corretta la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione applicabile era quello annuale, poiché il giudizio era stato instaurato prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009.
art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69
Le modifiche all'art. 327 c.p.c. si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge.
art. 11, comma 5, L. 30 dicembre 1991, n. 413
Le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio e somme analoghe sono assoggettate a tassazione se conseguite dopo l'entrata in vigore della norma.
art. 35 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La sua operatività presuppone, tra l'altro, che il soggetto espropriato non abbia la qualifica di imprenditore.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice si pronuncia entro il thema decidendum e valuta i presupposti dedotti dalle parti.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, e la complessità della materia non esclude di per sé l'applicazione della regola ordinaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono posti a carico del ricorrente i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, la riduzione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. da un anno a sei mesi opera solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009; per i giudizi introdotti prima continua ad applicarsi il termine annuale anche nelle fasi o nei gradi successivi.
- In materia di plusvalenze da espropriazione, l'art. 11, comma 5, L. n. 413/1991 assoggetta a tassazione le somme percepite dopo la sua entrata in vigore, secondo il criterio di cassa, indipendentemente dalla data del decreto di esproprio o degli atti ablativi che hanno generato il pagamento.
- La disciplina fiscale sulle indennità espropriative richiede la verifica dei presupposti applicativi previsti dalla legge, ma, una volta accertata la non imprenditorialità dell'espropriato e la riconducibilità della somma a plusvalenza da procedimento espropriativo, la ritenuta è legittima.
- Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice, nel decidere la controversia, esamina i presupposti giuridici e fattuali che le parti hanno posto a base delle rispettive domande ed eccezioni.
- La condanna alle spese segue la soccombenza anche nelle controversie di particolare complessità, salvo specifiche ragioni di compensazione previste dalla legge o adeguatamente motivate.
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