Cassazione Penale, Sentenza n. 44856/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. di Milano del 23/02/2023 limitatamente alla correzione effettuata il 10/03/2023. In breve: il G.I.P. aveva inizialmente accolto la richiesta dell'Agenzia correggendo il dispositivo della sentenza dell'8/10/2020 disponendo che la confisca del 50% delle quote di Star Parking s.r.l. comprendesse "l'intero compendio aziendale"; su istanza di Misiano il G.I.P. il 06/03/2023 ha operato una nuova correzione, materializzatasi il 10/03/2023 con un'interpolazione manoscritta che sostituiva "intero compendio" con "50% del compendio". L'Agenzia ha impugnato sostenendo, tra l'altro: violazione degli artt. 127 e 130 c.p.p. per omessa fissazione dell'udienza camerale e mancata partecipazione dell'Agenzia; abnormità e mancanza di base legale della seconda correzione; inesistenza di motivazione; contraddittorietà e stravolgimento della portata sostanziale del provvedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo dirimente il primo motivo: il G.I.P., in presenza di istanza di correzione presentata dalla difesa, avrebbe dovuto fissare udienza camerale e dare avviso alle parti ai sensi degli artt.127 e 130 c.p.p. L'adozione "de plano" della correzione (senza camera di consiglio e senza avviso alle parti) integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178 c.p.p. Conseguentemente la seconda correzione (quella del 10/03/2023 che ha modificato "intero compendio" in "50% del compendio") è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Milano in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
Obbligo del giudice di fissare l'udienza camerale e di consentire la partecipazione delle parti quando è proposta istanza di correzione; la mancata convocazione viola il diritto di partecipazione.
art. 130 cod. proc. pen.
Disciplina della camera di consiglio e delle modalità di trattazione delle questioni interne alla camera di consiglio; richiamato per l'obbligo di avviso e partecipazione delle parti.
art. 178 cod. proc. pen.
Prevede la nullità per violazioni di norme che incidono sul diritto di difesa; applicata per affermare che la correzione effettuata "de plano" e senza audizione delle parti è affetta da nullità di ordine generale.
art. 173 disp. att. cod. rito
Limita la formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione; richiamato per il rispetto dei limiti di motivazione nei prospetti del ricorso.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)
Norma sulla possibilità di trattazione scritta dei procedimenti in Cassazione; richiamata per giustificare il procedimento senza discussione orale nel caso specifico.
Massime di principio
- Quando è presentata un'istanza di correzione di errori materiali il giudice deve, di regola, fissare udienza camerale e dare avviso alle parti: correzioni effettuate "de plano" senza partecipazione possono essere annullate per nullità ai sensi dell'art.178 c.p.p.
- Una correzione che modifica il senso o l'incidenza sostanziale del dispositivo (non più un mero errore materiale) richiede maggiori garanzie procedurali e non può essere disposta con una semplice interpolazione manoscritta senza udienza e motivazione chiara.
- La mancata motivazione o la motivazione contraddittoria della correzione può integrare vizio idoneo a farne disapplicare l'effetto in sede di impugnazione, specie se le parti non sono state ascoltate.
- Se l'errore corretto influenza diritti di terzi o la portata effettiva della misura (es. estensione di una confisca), è opportuno valutare se procedere con forma di provvedimento più solenne e con partecipazione delle parti; il rischio altrimenti è l'annullamento e il rinvio.
- In caso di correzione contestata, la Cassazione può ritenere il primo motivo dirimente e annullare con rinvio per nuovo esame al giudice di merito, spesso in diversa composizione per garantire imparzialità procedurale.
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