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Sentenza

Sentenza n. 2407/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3378/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 1.5.2025.

Giustizia amministrativa202506745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3378/2025, passata in giudicato, relativa all'erogazione della Carta elettronica per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3378/2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo nominale di euro 500 annui riferito a due annualità, pari complessivamente a euro 1.000. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario abbia immediato valore conformativo-ordinatoro nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve conformarsi al decisum facendo conseguire concretamente alla parte il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Ha verificato che la sentenza azionata è passata in giudicato, che è stata notificata in forma esecutiva, che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha provato né realizzato l'esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa l'importo nominale complessivo di euro 1.000 entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario, su istanza della ricorrente, dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione, deve essere decorso il termine dilatorio previsto dalla disposizione; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza è stata accolta in quanto l'Amministrazione non ha dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, avente efficacia conformativa-ordinatoria nei suoi confronti.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può assicurare, in sede di ottemperanza, l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga all'Amministrazione di attribuire concretamente al privato il bene della vita riconosciuto dalla pronuncia civile.
  • La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato vincolo conformativo-ordinatoro: l'Amministrazione deve adottare le attività necessarie a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudicato, non potendo limitarsi a una mera presa d'atto della pronuncia.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza sia passata in giudicato, sia stata notificata in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare preventivamente un commissario ad acta, anche attribuendogli la facoltà di delegare altro dirigente, affinché realizzi l'esecuzione del giudicato su istanza della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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