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Sentenza

Sentenza n. 13017/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento dell’AGCM prot. 0015421 notificato il 25.1.2023 avente il seguente oggetto: “segnalazione, pervenuta in data 9 dicembre 2022, avente ad oggetto un presunto abuso di posizione dominante posto in essere dalla Società per l’Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. – SACBO S.p.A. consistente nell’imposizione di prezzi ingiustificatamente gravosi e discriminatori per l’utilizzo degli spazi di fermata dei bus e delle relative biglietterie operanti sulla linea Milano Stazione Centrale-Aeroporto di Bergamo Orio al Serio”.

Giustizia amministrativa202304606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’AGCM di rigetto della segnalazione relativa a un presunto abuso di posizione dominante nell’imposizione di prezzi per l’utilizzo degli spazi di fermata degli autobus e delle relative biglietterie aeroportuali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente e gestore aeroportuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dell’AGCM notificato il 25 gennaio 2023, relativo alla segnalazione di un presunto abuso di posizione dominante da parte di SACBO, consistente nell’imposizione di prezzi ingiustificatamente gravosi e discriminatori per l’utilizzo degli spazi di fermata degli autobus e delle biglietterie sulla linea Milano Stazione Centrale-Aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno riferito che il TAR Lombardia, sede di Brescia, con sentenza n. 279/2023, aveva annullato gli atti della gara indetta da SACBO per l’assegnazione degli spazi antistanti l’aerostazione, oggetto della segnalazione all’AGCM, chiedendo per tale ragione la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone che il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa il bene della vita perseguito, con oggettivo venir meno della lite; essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe più arrecare alcuna utilità al ricorrente. Nel caso concreto, la sentenza del TAR Lombardia invocata dalle ricorrenti riguardava un provvedimento diverso da quello impugnato nel presente giudizio e non determinava quindi una cessazione della materia del contendere. Tuttavia, secondo il TAR Lazio, era comunque venuta meno l’utilità concreta della decisione sul ricorso, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’oggettivo venir meno della lite.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe più procurare alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno una condizione dell’azione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima presuppone il conseguimento del bene della vita e l’oggettivo venir meno della lite, mentre la seconda ricorre quando la decisione non potrebbe più arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente.
  • L’annullamento, da parte di un giudice, di atti diversi da quello impugnato nel giudizio amministrativo non determina di per sé la cessazione della materia del contendere rispetto a quest’ultimo.
  • Quando, per circostanze sopravvenute, l’eventuale accoglimento del ricorso non può più procurare alcuna utilità concreta al ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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