Sentenza del 22/03/2017 n. 782 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2007 ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. 600/1973, rideterminando il reddito della contribuente in euro 144.355,41, a fronte di un reddito dichiarato di euro 5.237,00, sulla base di spese e indici di capacità contributiva, tra cui immobili, autovetture, premi assicurativi e incrementi patrimoniali. La contribuente contestava, tra l’altro, la mancata redazione del processo verbale di constatazione, il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della L. 212/2000, il duplice inserimento di alcuni immobili nel calcolo sintetico e l’inclusione di euro 200.000,00 quale incremento patrimoniale, sostenendo che si trattasse di un giro di titoli già posseduti. L’Agenzia proponeva appello incidentale per ottenere il ripristino dell’incremento di euro 200.000,00.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto le eccezioni procedurali della contribuente, ritenendo non necessario il processo verbale di constatazione né il rispetto del termine di 60 giorni, poiché l’accertamento derivava da un’attività di controllo documentale e da un’indagine sugli indici patrimoniali, non da una verifica fiscale in senso tecnico. Ha inoltre ritenuto sufficientemente specifici i motivi dell’appello della contribuente ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 546/1992. È stata riconosciuta la correttezza della rettifica dell’Ufficio relativa al duplice inserimento di alcuni immobili, già eliminato in autotutela. È stata invece confermata l’esclusione dal calcolo dell’incremento patrimoniale di euro 200.000,00, poiché la contribuente aveva dimostrato che si trattava di un giro di titoli già nella sua disponibilità. È rimasto confermato l’incremento patrimoniale di euro 197.600,00 relativo agli anni 2008-2010, non adeguatamente contestato. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva.
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito sulla base di spese, beni e incrementi patrimoniali, quando il reddito sinteticamente accertabile si discosta significativamente da quello dichiarato.
Art. 12, comma 7, Legge 212/2000
Termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La garanzia del termine dilatorio e della preventiva redazione del processo verbale si applica alle verifiche fiscali in senso tecnico, non necessariamente ai controlli documentali o alle indagini basate su dati acquisiti tramite questionari e banche dati.
Art. 53, D.lgs. 546/1992
Il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione.
La specificità dei motivi non richiede formule rigide o una separata elencazione formale: i motivi possono risultare dall’atto nel suo complesso, purché siano individuabili in modo univoco e contrappongano argomentazioni idonee a contestare la decisione impugnata.
Art. 57, D.lgs. 546/1992
Divieto di proporre domande nuove in appello.
In appello non possono essere introdotte nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, diverse da quelle già dedotte in primo grado. Nel caso concreto, l’Agenzia ha contestato la novità della censura relativa agli incrementi patrimoniali 2008-2010.
Art. 32, comma 1, nn. 3 e 8-ter, D.P.R. 600/1973
Poteri degli uffici nelle attività di richiesta di dati, documenti e informazioni.
Le richieste di dati e documenti rivolte al contribuente rientrano nell’attività istruttoria e possono fondare un accertamento senza comportare necessariamente l’apertura di una verifica fiscale con redazione del PVC.
Cassazione, sentenza n. 14026/2012
Distinzione tra accertamento in senso stretto e mero controllo documentale.
Le garanzie procedimentali previste per le verifiche fiscali non si estendono automaticamente alle attività di controllo documentale e di acquisizione di informazioni.
Cassazione, ordinanza n. 227/2016
I motivi di appello possono essere ricavati anche implicitamente dall’intero atto.
L’appello è ammissibile quando, valutato complessivamente, consente di comprendere le critiche rivolte alla sentenza, anche se tali critiche non sono organizzate secondo un formalismo rigido.
Massime di principio
- Negli accertamenti sintetici, la presenza di beni, spese e incrementi patrimoniali può costituire base presuntiva per la rideterminazione del reddito, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando in modo documentato l’origine delle somme e la loro concreta natura.
- Un incremento patrimoniale non deve essere considerato nuovamente ai fini dell’accertamento se il contribuente prova che si tratta di un trasferimento, reinvestimento o giro di attività finanziarie già possedute, privo di effettivo incremento della ricchezza.
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della Legge 212/2000 presuppone una verifica fiscale in senso tecnico e la redazione di un processo verbale; non si applica automaticamente a controlli documentali, questionari o elaborazioni di dati già disponibili all’Amministrazione.
- Gli errori materiali dell’Ufficio, come il doppio inserimento dello stesso immobile o indice di capacità contributiva, possono giustificare la riduzione dell’accertamento, anche mediante autotutela parziale.
- In appello tributario è sufficiente che le critiche alla sentenza siano comprensibili e univoche dall’esame complessivo dell’atto; non è indispensabile una formulazione separata e rigidamente formalistica dei motivi.
- Le contestazioni non formulate tempestivamente in primo grado possono essere considerate nuove e quindi inammissibili in appello, soprattutto quando introducono una censura distinta rispetto alle questioni originarie.
- La mancata contestazione specifica di una parte dell’accertamento può comportare la sua conferma, anche se il contribuente chiede in via generale l’annullamento integrale dell’atto.
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