Sentenza del 15/11/2017 n. 4686 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cessione ramo d'azienda - Determinazione del valore - Metodi determinazione valore - Rettifica del valore - Correzione valore - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore di un ramo d'azienda ceduto e la legittimità della rettifica operata dall'Amministrazione. I contribuenti avevano utilizzato un metodo di valutazione chiaramente indicato, esplicitando gli elementi economici e finanziari posti a fondamento della stima. L'Ufficio aveva contestato il valore senza evidenziare specifiche contraddizioni, incoerenze o elementi di inattendibilità, limitandosi a respingere il metodo adottato.
La decisione
La rettifica dell'Amministrazione è stata ritenuta non legittima. Quando la stima del valore del ramo d'azienda è fondata su un metodo riconoscibile, coerente e adeguatamente motivato, l'Ufficio non può sostituirvi apoditticamente un diverso criterio. Deve invece dimostrare concretamente quali elementi rendano incerta, illogica o inattendibile la valutazione effettuata dai contribuenti. In assenza di tali elementi, il valore dichiarato non può essere rettificato.
Massime di principio
- Nella valutazione fiscale di un ramo d'azienda, non esiste necessariamente un unico metodo valido: è ammissibile il criterio scelto dal contribuente se è chiaramente illustrato, coerente con i dati economici e finanziari disponibili e applicato senza contraddizioni.
- L'Amministrazione finanziaria non può contestare una stima limitandosi a preferire un metodo alternativo o a formulare un dissenso generico; deve indicare e provare gli elementi specifici di inattendibilità, illogicità o incoerenza della valutazione.
- La rettifica del valore è legittima solo quando l'Ufficio dimostra concretamente che il metodo adottato conduce a un risultato non credibile rispetto alla reale dimensione economica dell'impresa o del ramo ceduto.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, la perizia o la documentazione di stima dovrebbe indicare il metodo utilizzato, i dati di base, le ipotesi finanziarie, i calcoli e la coerenza del risultato con le caratteristiche dell'attività trasferita.
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