Cassazione Civile, Ordinanza n. 31906/2025 del 07/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (aggiudicataria)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di esecuzione immobiliare in cui un bene appartenente a due coniugi è stato aggiudicato a un terzo. I proprietari esecutati hanno sostenuto che l'aggiudicataria si fosse immessa illegittimamente nel possesso di un immobile riferibile a una diversa particella catastale e hanno chiesto la divisione del bene, o in subordine la vendita se indivisibile. Il tribunale ha rigettato la domanda e ha condannato gli attori per lite temeraria; la corte d'appello ha confermato, ritenendo che al momento del pignoramento e della vendita l'immobile comprendesse anche la particella contigua poi soppressa e accorpata per effetto dell'edificazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità o motivazione apparente della sentenza d'appello per violazione dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 950 c.c., sostenendo che il pignoramento e gli atti esecutivi riguardassero solo la particella 141 e non la 242; 3) violazione dell'art. 96 c.p.c. per l'illegittima conferma della condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione, rilevando che il vizio motivazionale non era più deducibile in cassazione per effetto dell'art. 348-ter c.p.c. in presenza di doppia conforme, e che comunque la motivazione d'appello superava il minimo costituzionale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il ricorso non riportava specificamente il contenuto degli atti della procedura esecutiva, e perché l'art. 950 c.c. sul regolamento di confini non era pertinente: la questione riguardava l'individuazione dei beni effettivamente aggrediti dalla esecuzione, tenendo conto della trasformazione materiale del fondo per effetto dell'edificazione e dell'accorpamento catastale. Ha respinto anche il terzo motivo, richiamando il principio per cui la condanna ex art. 96 c.p.c. implica un accertamento di fatto sull'aver agito o resistito con mala fede o colpa grave, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; non sono state liquidate spese per difetto di difese dell'intimata ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione può essere ravvisata solo se la sentenza sia priva del minimo costituzionale della motivazione; nel caso concreto la sentenza d'appello era sufficientemente motivata.
art. 360 c.p.c.
art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
La ricorrente ha prospettato violazioni di legge e vizio di motivazione; tuttavia il vizio motivazionale era inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
Esclude la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulla medesima ricostruzione in fatto.
art. 950 c.c.
La norma sul regolamento di confini è stata ritenuta non pertinente, perché la causa mirava a stabilire quali beni fossero stati compresi nella procedura esecutiva, non a delimitare confini tra fondi.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve contenere una specifica e autosufficiente esposizione degli atti e dei documenti posti a fondamento della censura; la mancata riproduzione degli atti esecutivi ha impedito il controllo della doglianza.
art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede un accertamento di fatto circa mala fede o colpa grave della parte, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, imponendo l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In presenza di sentenza d'appello conforme a quella di primo grado nella ricostruzione dei fatti, il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., restando solo il controllo sulla eventuale mancanza del minimo costituzionale della motivazione.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi censura una decisione sulla base di atti o documenti processuali deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne la collocazione processuale, altrimenti la doglianza è inammissibile o infondata per difetto di specificità.
- Le regole sulla vendita di un terreno su cui insistano costruzioni consentono di considerare trasferiti anche i manufatti esistenti, se non vi sia una riserva espressa; il dato catastale formale può risultare recessivo rispetto alla situazione materiale del bene al momento del pignoramento o della vendita.
- La qualificazione della domanda è decisiva: una controversia volta a stabilire quali beni siano stati compresi in una esecuzione forzata non va confusa con l'azione di regolamento di confini.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede un apprezzamento di merito sulla mala fede o colpa grave della parte soccombente, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
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