Cassazione Penale, Sentenza n. 19901/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità derivante da inosservanza delle norme processuali: dopo la sentenza di primo grado il ricorrente nominò come difensore di fiducia l'Avv. Antonio Zobel (atto depositato il 13/12/2017, con revoca di ogni precedente nomina). Tuttavia il decreto di citazione per il giudizio di appello e le notifiche relative furono eseguite al precedente difensore, Avv. Luigi Spadafora (sia in proprio sia quale domiciliatario dell'imputato), mentre nessuna notifica venne indirizzata all'Avv. Zobel, unico difensore effettivamente nominato e sottoscrittore dell'atto di appello. Si denunciò che tale mancata notificazione al difensore effettivamente designato comportava nullità assoluta e insanabile della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul motivo procedurale. Accedendo agli atti trasmessi, ha constatato la nomina documentale dell'Avv. Zobel, la sua sottoscrizione dell'atto di appello e la mancanza di notifiche a suo riguardo, nonché le notifiche effettuate esclusivamente all'Avv. Spadafora. Perciò ha dichiarato sussistente la nullità denunciata, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. La Corte non ha esaminato nel merito le doglianze sostanziali, avendo risolto il processo con l'annullamento per vizio procedurale.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Riferimento procedurale all'uso della requisitoria scritta del P.G. in sede di Cassazione; la norma è stata utilizzata per registrare la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale e la produzione di memoria difensiva, senza incidenza sulla decisione sostanziale riguardo alla nullità denunciata
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies (convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199)
Richiamata solo per segnalare la proroga/estensione delle disposizioni procedurali relative alla modalità di discussione/requisitoria (contestualizzazione formale), non determinante nel merito della decisione
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Richiesto per delimitare i termini e i limiti del ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti dalla norma e che il vizio denunciato rientra nella materia degli errori in procedendo
Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
Principio che consente alla Corte di Cassazione, nel riscontro di errori in procedendo, di accedere direttamente agli atti trasmessi per verificare la fondatezza delle doglianze processuali; tale accesso è stato ritenuto operante nel caso concreto
Massime di principio
- La sostituzione del difensore deve essere formalizzata e risultare dagli atti: se il difensore è revocato e ne è nominato un altro, le notifiche rilevanti devono essere indirizzate al nuovo difensore per non pregiudicare il diritto di difesa.
- La mancata notificazione degli atti di impugnazione al difensore effettivamente nominato può determinare la nullità assoluta degli atti successivi e dell'eventuale sentenza, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- La Corte di Cassazione può esaminare direttamente gli atti trasmessi per accertare errori in procedendo e fondare la declaratoria di nullità senza che sia necessario un approfondimento sul merito delle contestazioni sostanziali.
- Per evitare il rischio di nullità, il ricorrente (o il difensore) deve verificare e documentare che le notifiche siano correttamente indirizzate al difensore di fiducia effettivamente nominato, e, se necessario, comunicare formalmente al giudice e alle controparti la nuova nomina e il domicilio processuale.
- La presenza di notifiche al precedente difensore può non essere sufficiente se quest'ultimo è stato revocato e non risulta più difensore di fiducia né domiciliatario valido: occorre attenzione alla concreta situazione di procura e domiciliatio per valutare la validità delle notifiche.
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