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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41340/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28/04/2025. Dal testo emerge che i motivi riguardavano, in primo luogo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., e, in secondo luogo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva fondato il diniego dell'art. 131-bis sulla reiterazione dei reati desumibile dai precedenti dell'imputato, e che tali valutazioni erano adeguatamente e logicamente motivate. Inoltre, il ricorso non si confrontava effettivamente con tali valutazioni di merito, limitandosi a contestazioni non idonee a superare l'insindacabilità in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto fosse inammissibile perché il diniego era basato sulla reiterazione dei reati e su una valutazione di merito non affetta da evidenti vizi logici, quindi non rivalutabile in cassazione. Ha ritenuto parimenti inammissibile la censura relativa alle attenuanti generiche per difetto di effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è esclusa quando il giudice di merito valorizza la reiterazione dei reati emergente dai precedenti dell'imputato, trattandosi di valutazione non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • attenuanti generiche

    Il mancato riconoscimento è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito è sorretta da motivazione logica e il ricorso non si confronta effettivamente con essa.

Massime di principio

  • La valutazione del giudice di merito sul diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se presenta evidenti vizi logici o giuridici; non è consentita una rivalutazione autonoma del merito.
  • La reiterazione dei reati desumibile dai precedenti dell'imputato può costituire indice ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., se valorizzata con motivazione congrua.
  • Le censure contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili quando non si confrontano in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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