Cassazione Penale, Ordinanza n. 31473/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo egli ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente una mera riproposizione di doglianze già svolte in appello, priva di effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito, e mirante a sollecitare una diversa lettura dei fatti e delle prove. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, comma quarto, c.p., ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la corte territoriale aveva già illustrato in modo congruo le ragioni del diniego; la pronuncia richiama il principio secondo cui, in tema di ricettazione, il valore del bene è solo un criterio sussidiario nella valutazione della particolare tenuità del fatto e, se non è esiguo, esclude la tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la mancanza di specificità della doglianza e l'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito; quanto al secondo motivo, la manifesta infondatezza della censura sull'attenuante della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648, comma 4, c.p.
Nella ricettazione, la diminuzione per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva: il valore del bene è criterio concorrente solo in via sussidiaria; se il bene non è esiguo, la tenuità deve essere esclusa, mentre se il valore è lieve occorre considerare anche gli ulteriori parametri dell'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
È richiamato come parametro per valutare, insieme al valore del bene, l'entità del profitto e la capacità a delinquere dell'agente ai fini della particolare tenuità del fatto.
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente nei passaggi sulla dedotta violazione di legge e sul vizio di motivazione, ma la Corte ribadisce che in sede di legittimità non è consentita una rilettura del merito o una diversa valutazione degli elementi di fatto.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando ripropone in modo pedissequo motivi già dedotti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere richiesta di procedere a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- In tema di ricettazione, la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in base al solo dato del valore del bene, che ha funzione sussidiaria: se il valore non è esiguo, la circostanza deve essere esclusa; se invece il valore è lieve, occorre una valutazione complessiva degli ulteriori parametri oggettivi e soggettivi indicati dall'art. 133 c.p.
- La censura sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante è infondata quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua e non illogica sulle ragioni del diniego.
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