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Sentenza

Sentenza n. 9364/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previe misure cautelari - del Decreto della Regione Siciliana - Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 1247/2022 del 13/12/2022, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”, pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione in data 24 novembre 2022 e non notificata ad Abbott; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:  l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;  l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”);  la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;  per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti;  per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie genericamente richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici recanti i dati esposti nei modelli di rilevazione economica caricati sul sistema NSIS e comunicati al Ministero della Salute con nota prot.n. 66228 del 16/09/2019 e successiva nota prot.n. 80494 del 23/12/2019.

Giustizia amministrativa202304276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e degli importi dovuti a titolo di payback per gli anni 2015-2018, inclusi il decreto regionale di ripiano, i decreti ministeriali e gli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Siciliana di individuazione della quota di payback per gli anni 2015-2018, la comunicazione di avvio del procedimento regionale, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e gli ulteriori atti presupposti, deducendo vizi derivanti dall'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo di ripiano e vizi propri degli atti amministrativi impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni considerati, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, assorbendo ogni ulteriore valutazione sui motivi di merito. Ha ritenuto che, pur avendo la novella legislativa previsto una cessazione della materia del contendere collegata all'accertamento regionale dell'avvenuto versamento e ai relativi adempimenti comunicativi, nel caso concreto mancavano tali adempimenti da parte della Regione. La dichiarazione della ricorrente di avere versato il 25 per cento degli importi ha tuttavia reso palese il venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio, determinando l'improcedibilità e non la cessazione della materia del contendere ex lege. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].

    La disciplina sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di estinguere l'obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi; nel giudizio concreto, in assenza degli adempimenti comunicativi regionali previsti dalla novella, il versamento dichiarato dalla ricorrente determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È la disposizione primaria richiamata quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018; ogni censura relativa alla sua legittimità è rimasta assorbita per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la disciplina sopravvenuta e che costituiscono oggetto dei giudizi interessati dalla definizione degli obblighi di payback.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dello svolgimento da remoto della camera di consiglio e dell'avviso dato dal Presidente sulla questione decisoria relativa alla sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto della controversia mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente dichiara di avere effettuato il versamento, l'interesse alla decisione sull'impugnazione può venire meno per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge può essere subordinata a specifici adempimenti dell'amministrazione, quali l'accertamento e la comunicazione dell'avvenuto versamento; in mancanza di tali adempimenti, il giudice deve qualificare l'esito processuale, ove il versamento abbia comunque eliminato l'interesse alla pronuncia, come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse consente di definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, che restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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