Cassazione Civile, Ordinanza n. 15565/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Un cliente aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi all'attività difensiva svolta in due giudizi davanti al Tribunale di Roma. Il cliente sosteneva che il credito fosse inesigibile perché tutti gli atti processuali dei giudizi presupposti erano nulli, in quanto l'avvocato aveva instaurato tali cause mentre era temporaneamente sospeso dall'esercizio della professione per effetto di una sanzione disciplinare. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione di legge, omessa o apparente motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato che la retrodatazione del periodo di sospensione era avvenuta su sollecitazione dell'avvocato e che il cliente non poteva avere alcun affidamento da tutelare; 2) violazione dell'art. 182 c.p.c., ma con una illustrazione ritenuta oscura; 3) nullità della sentenza per carenza di ius postulandi e per mancato accoglimento di istanze istruttorie, ancora una volta in modo generico e confuso. La censura sostanziale ruotava attorno alla tesi che l'avvocato non potesse pretendere compensi per attività svolta in pendenza di sospensione disciplinare e che gli atti dei giudizi presupposti fossero nulli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo quanto alla lamentata omissione o apparenza di motivazione, osservando che la sentenza d'appello esplicitava chiaramente la ragione decisiva: fino alla comunicazione all'interessato del provvedimento disciplinare con indicazione del periodo di sospensione, l'attività compiuta dall'avvocato non poteva essere considerata tamquam non esset, perché svolta da soggetto ancora formalmente abilitato e iscritto all'albo. Ha inoltre rilevato che la doglianza ex art. 112 c.p.c. non indicava quale specifico capo del thema decidendum fosse rimasto senza pronuncia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per oscurità, poiché non chiariva in che modo l'art. 182 c.p.c. sarebbe stato violato né come la sua corretta applicazione avrebbe potuto condurre a una decisione favorevole al ricorrente. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: da un lato perché confondeva profili di nullità, motivazione e vizi in procedendo; dall'altro perché la censura sulle prove era generica e non indicava decisività, tempestività e ritualità delle istanze istruttorie. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale mala fede del professionista nei rapporti con il cliente era irrilevante nel caso concreto, poiché al momento dell'introduzione dei giudizi presupposti non esisteva una formale delibera di sospensione efficace nei confronti del difensore. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda, ed è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere correttamente ricondotti al vizio effettivamente dedotto; non è consentito cumulare in modo confuso vizi diversi, né prospettare come violazione di legge ciò che attiene a omessa pronuncia o a motivazione mancante o apparente.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia richiede l'indicazione specifica del punto decisivo sul quale il giudice non si sarebbe pronunciato; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo in presenza di anomalie estreme, non già per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: rilevano solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
art. 182 c.p.c.
La doglianza deve spiegare in modo chiaro quale potere del giudice sia stato mal esercitato; se riferita ai giudizi presupposti e non al processo di cassazione, il motivo è inconferente.
art. 86 c.p.c.
L'avvocato che agisce in proprio è legittimato a stare in giudizio per sé stesso.
art. 40 dell'ordinamento forense
La sospensione temporanea dall'esercizio della professione è sanzione che richiede comunicazione all'interessato con indicazione della data di inizio e di fine per produrre effetti nei suoi confronti nei termini considerati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo dovuto è parametrato a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia di ricorso per cassazione, la deduzione nello stesso motivo di vizi eterogenei va scrutinata con rigore: l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e il difetto di motivazione appartengono a categorie diverse e richiedono specifiche allegazioni coerenti con il vizio denunciato.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo nei casi estremi di anomalia costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisa se dal testo emerge chiaramente la ratio decidendi.
- Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e intellegibile: la denuncia di violazioni processuali è inammissibile quando non spiega quale concreta attività del giudice sia stata erronea e in che modo la correzione dell'errore avrebbe potuto mutare l'esito della lite.
- La censura relativa al mancato accoglimento di prove è inammissibile se non indica la decisività del mezzo istruttorio, la tempestività della richiesta e la specifica ragione per cui la prova avrebbe potuto sovvertire la decisione.
- Nel rapporto tra avvocato e cliente, l'eventuale irregolarità disciplinare del professionista non incide automaticamente sul diritto al compenso per attività svolta quando, al momento dell'azione professionale, non risulti formalmente efficace una sospensione opponibile al difensore; conta la sussistenza di una preclusione giuridica effettiva e comunicata, non la sola irregolarità interna del procedimento disciplinare.
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