Sentenza del 18/02/2015 n. 966 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Imprenditore agricolo - Attestato definitivo - Successivo al rogito - Decreto legislativo n. 99/2004 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal D.lgs. n. 99/2004 per il trasferimento di terreni agricoli, in presenza di un attestato definitivo della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) rilasciato successivamente al rogito. Il punto centrale era stabilire se tale attestazione tardiva impedisse il riconoscimento del beneficio e se all'IAP dovessero essere richiesti gli stessi adempimenti previsti per il coltivatore diretto.
La decisione
La decisione ha riconosciuto la spettanza delle agevolazioni anche quando l'attestato definitivo della qualifica di IAP è successivo al rogito. La qualifica di IAP dipende dai requisiti sostanziali previsti dalla normativa e non può essere subordinata agli stessi adempimenti richiesti al coltivatore diretto. L'IAP deve essere iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale competente e deve possedere conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e ricavare da esse almeno il 50% del reddito globale da lavoro.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 99/2004
Prevede le agevolazioni fiscali per i trasferimenti di terreni agricoli a favore del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale, purché siano rispettati i requisiti sostanziali e previdenziali previsti.
Regolamento del Consiglio CE n. 1257/1999, articolo 5
Individua i requisiti dell'imprenditore agricolo professionale, fondati sulle conoscenze e competenze professionali, sulla prevalenza dell'attività agricola nel tempo lavorativo e sulla prevalenza del reddito agricolo.
Legge n. 604/1954, articoli 4 e 5
Disciplina i requisiti del coltivatore diretto, caratterizzato dalla coltivazione manuale e abituale dei terreni e dall'impiego prevalente della forza lavorativa propria e familiare.
Codice civile, articolo 2135
Definisce le attività agricole rilevanti ai fini della qualificazione dell'imprenditore agricolo.
Massime di principio
- Per ottenere le agevolazioni sui terreni agricoli, occorre distinguere tra la qualifica di coltivatore diretto e quella di imprenditore agricolo professionale: i requisiti e gli adempimenti non sono necessariamente sovrapponibili.
- Un attestato definitivo rilasciato dopo il rogito non esclude automaticamente l'agevolazione, se il contribuente possedeva sostanzialmente i requisiti richiesti e la qualifica viene successivamente formalizzata dall'autorità competente.
- Nel caso dell'IAP, la verifica deve concentrarsi sui requisiti sostanziali di professionalità, prevalenza del tempo dedicato all'agricoltura, prevalenza del reddito agricolo e iscrizione previdenziale, senza imporre automaticamente gli ulteriori requisiti propri del coltivatore diretto.
- È opportuno conservare la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti già alla data dell'acquisto e richiedere tempestivamente l'attestazione o il riconoscimento formale della qualifica.
Testo integrale
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