Sentenza del 23/09/2019 n. 1003 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Firme digitali "CAdES" e "PAdES" - Notifica a mezzo PEC
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la regolarità della notifica sostenendo, in sostanza, che l’atto fosse stato trasmesso con estensione ".pdf" anziché ".p7m", e quindi con firma digitale PAdES invece che CAdES. La doglianza riguardava l’asserita invalidità della firma o della notificazione telematica per l’uso di un formato diverso da quello ritenuto corretto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il Collegio ha ritenuto che, nel processo telematico civile e penale, le firme digitali CAdES e PAdES siano entrambe ammesse ed equivalenti, nonostante le diverse estensioni dei file: ".p7m" per CAdES e ".pdf" per PAdES. Inoltre, l’eventuale irregolarità formale della notifica elettronica non determina la nullità quando la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia consentire al destinatario la conoscenza dell’atto. Pertanto, la notifica via PEC è stata considerata valida o comunque idonea a produrre effetti.
Norme richiamate
Normativa sul processo telematico civile e penale
Per gli atti dell’Agente della riscossione sono ammesse sia la firma digitale CAdES, normalmente associata all’estensione ".p7m", sia la firma digitale PAdES, normalmente associata all’estensione ".pdf". Le due modalità sono considerate equivalenti ai fini della validità dell’atto.
Principio del raggiungimento dello scopo della notificazione
L’irritualità che colpisca la notifica elettronica non ne comporta la nullità quando è stato comunque conseguito il risultato della conoscenza dell’atto in capo al destinatario.
Un vizio formale della notificazione non comporta necessariamente la nullità se il destinatario ha effettivamente ricevuto e conosciuto l’atto, potendo così esercitare i propri diritti di difesa.
Massime di principio
- La trasmissione via PEC di un documento con estensione ".pdf" non è di per sé irregolare: la firma PAdES è, in linea generale, equivalente alla firma CAdES con estensione ".p7m".
- La validità della firma digitale deve essere valutata considerando l’effettiva verificabilità e riferibilità della firma, non il solo nome o formato esterno del file.
- Un’irregolarità formale della notifica telematica non comporta automaticamente la nullità, soprattutto quando il destinatario ha ricevuto l’atto e ne ha avuto concreta conoscenza.
- Per contestare efficacemente una notifica PEC occorre dimostrare un pregiudizio concreto al diritto di difesa o il mancato raggiungimento dello scopo della notificazione, non soltanto indicare la diversa estensione del documento.
- La regola non esclude la necessità di verificare, nel caso concreto, l’integrità del documento, la validità della firma, la provenienza dell’atto e la corretta consegna tramite PEC.
Testo integrale
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