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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24799/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di accise sull'energia elettrica relative agli anni 2009 e 2010. In primo grado la domanda della società era stata accolta; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che l'esenzione dall'accisa spettasse anche a una società consortile autoproduttrice di energia da fonti rinnovabili che cedeva l'energia ai consorziati, sulla base dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando l'errore di diritto nella qualificazione dell'esenzione fiscale e sostenendo che la norma sul mercato elettrico non può estendersi alla disciplina tributaria. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni e sull'appello incidentale da essa proposto in secondo grado.

La decisione

La Corte ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, affermando che l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999, essendo norma diretta alla liberalizzazione e alla disciplina del mercato elettrico, non è applicabile alla materia fiscale; per l'esenzione dalle accise rileva invece l'art. 52, comma 3, del d.lgs. 504/1995, che riconosce l'agevolazione solo per l'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e consumata dall'impresa autoproduttrice nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, senza estensione ai terzi. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale perché la sentenza d'appello, pur dando conto dell'esistenza dell'appello incidentale della società, non aveva fornito alcuna motivazione sul relativo esame. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 79/1999

    Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso di soggetti collegati, compresi i soci di cooperative e gli appartenenti a consorzi o società consortili per la produzione di energia da fonti rinnovabili

    definizione limitata al contesto della liberalizzazione del mercato elettrico; non è estensibile alla disciplina fiscale delle accise

  • art. 52, comma 3, d.lgs. 504/1995

    È esente dall'accisa l'energia elettrica ... prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni

    norma fiscale applicabile ratione temporis; l'esenzione è limitata al consumo dell'impresa autoproduttrice e non si estende ai terzi o ai soci destinatari dell'energia

  • art. 1, comma 911, L. 208/2015

    l'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica ... consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica ...

    norma sopravvenuta che dimostra come, prima della sua entrata in vigore, l'estensione dell'esenzione ai soci delle cooperative non fosse prevista

  • art. 4, numero 8, L. 1643/1962

    richiamato solo per individuare le cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica

Massime di principio

  • In materia di accise sull'energia elettrica, l'esenzione prevista dalla disciplina fiscale richiede che l'energia prodotta da fonti rinnovabili sia anche consumata dall'impresa autoproduttrice nei luoghi indicati dalla norma; non è sufficiente la sola qualità di autoproduttore.
  • La definizione di "autoproduttore" contenuta nella disciplina del mercato elettrico ha efficacia limitata al proprio ambito normativo e non può essere automaticamente trasposta alla normativa tributaria.
  • Le agevolazioni fiscali non possono essere estese in via interpretativa oltre i soggetti e le ipotesi espressamente previsti dal testo normativo; l'eventuale ampliamento richiede una previsione legislativa espressa.
  • Se la sentenza di merito omette completamente di pronunciare e motivare su un appello incidentale ritualmente proposto, ricorre un vizio di omessa pronuncia che impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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