Cassazione Civile, Ordinanza n. 24799/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di accise sull'energia elettrica relative agli anni 2009 e 2010. In primo grado la domanda della società era stata accolta; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che l'esenzione dall'accisa spettasse anche a una società consortile autoproduttrice di energia da fonti rinnovabili che cedeva l'energia ai consorziati, sulla base dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando l'errore di diritto nella qualificazione dell'esenzione fiscale e sostenendo che la norma sul mercato elettrico non può estendersi alla disciplina tributaria. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni e sull'appello incidentale da essa proposto in secondo grado.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, affermando che l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999, essendo norma diretta alla liberalizzazione e alla disciplina del mercato elettrico, non è applicabile alla materia fiscale; per l'esenzione dalle accise rileva invece l'art. 52, comma 3, del d.lgs. 504/1995, che riconosce l'agevolazione solo per l'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e consumata dall'impresa autoproduttrice nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, senza estensione ai terzi. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale perché la sentenza d'appello, pur dando conto dell'esistenza dell'appello incidentale della società, non aveva fornito alcuna motivazione sul relativo esame. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 2, comma 2, d.lgs. 79/1999
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso di soggetti collegati, compresi i soci di cooperative e gli appartenenti a consorzi o società consortili per la produzione di energia da fonti rinnovabili
definizione limitata al contesto della liberalizzazione del mercato elettrico; non è estensibile alla disciplina fiscale delle accise
art. 52, comma 3, d.lgs. 504/1995
È esente dall'accisa l'energia elettrica ... prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
norma fiscale applicabile ratione temporis; l'esenzione è limitata al consumo dell'impresa autoproduttrice e non si estende ai terzi o ai soci destinatari dell'energia
art. 1, comma 911, L. 208/2015
l'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica ... consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica ...
norma sopravvenuta che dimostra come, prima della sua entrata in vigore, l'estensione dell'esenzione ai soci delle cooperative non fosse prevista
art. 4, numero 8, L. 1643/1962
richiamato solo per individuare le cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica
Massime di principio
- In materia di accise sull'energia elettrica, l'esenzione prevista dalla disciplina fiscale richiede che l'energia prodotta da fonti rinnovabili sia anche consumata dall'impresa autoproduttrice nei luoghi indicati dalla norma; non è sufficiente la sola qualità di autoproduttore.
- La definizione di "autoproduttore" contenuta nella disciplina del mercato elettrico ha efficacia limitata al proprio ambito normativo e non può essere automaticamente trasposta alla normativa tributaria.
- Le agevolazioni fiscali non possono essere estese in via interpretativa oltre i soggetti e le ipotesi espressamente previsti dal testo normativo; l'eventuale ampliamento richiede una previsione legislativa espressa.
- Se la sentenza di merito omette completamente di pronunciare e motivare su un appello incidentale ritualmente proposto, ricorre un vizio di omessa pronuncia che impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24757/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24758/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24760/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24773/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24774/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24776/2021 del 15/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →