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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17945/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Gorizia che aveva rigettato la richiesta, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre condanne (sentenze del 11/02/1999, 11/11/2005 e 06/03/2008) per reati commessi tra il 1996 e il 1998, sostenendo che esistono molteplici indici unificatori: stessa area territoriale (Catania e provincia), modalità operative analoghe, medesima associazione mafiosa come causa unificante e co-occorrenza temporale di più reati già considerati in fase di cognizione. Il Tribunale di Gorizia aveva rifiutato il riconoscimento della continuazione ritenendo i reati eterogenei e il lasso temporale non trascurabile. In Cassazione si è dedotta nullità dell'ordinanza per violazione di legge, motivazione illogica e mancato esame delle risultanze delle sentenze di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente valutato e motivato il contrasto rispetto alle valutazioni già compiute in sede di cognizione (in particolare la unificazione operata dalla Corte d'assise d'appello l'11/11/2005) e non ha considerato gli indicatori concreti necessari per il riconoscimento della continuazione. La sentenza ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sui criteri di valutazione (omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità, sistematicità, programmazione dei reati e rilevanza del decorso del tempo) e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Gorizia in diversa persona fisica, perché proceda a nuovo, approfondito esame dell'istanza ex art. 671 c.p.p., motivando alla luce dei rilievi della Corte.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione; il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio ma deve confrontarsi con le valutazioni già espresse in sede di cognizione e motivare adeguatamente eventuali divergenze.

  • art. 81 c.p.

    Prevede il concorso materiale e formale di reati e il principio di continuazione; la Corte richiama che il riconoscimento della continuazione richiede la presenza di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità, sistematicità, programmazione).

  • art. 7 legge 203/1991 (aggravante)

    Norma richiamata nel capo di imputazione delle sentenze di merito come aggravante (cd. 'aggravante mafiosa'); nell'analisi della continuazione la Corte prende atto che i reati valutati erano aggravati ex art. 7, elemento utile a comprendere la connessione soggettiva e funzionale all'organizzazione criminale.

  • Sentenza Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Richiamata per stabilire i criteri di valutazione della continuazione: occorre verifica approfondita di più indicatori e non è sufficiente valorizzare uno solo di essi; i reati successivi devono essere stati programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.

  • Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 (Madonia)

    Affermato che il decorso del tempo è elemento decisivo: maggiore è il lasso temporale tra le violazioni, meno probabile è che esista una programmazione unitaria.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 183 del 2013

    Richiamata come motivo per l'invio del procedimento a diverso magistrato in sede di rinvio, al fine di assicurare imparzialità e corretto riesame.

  • Giurisprudenza integrativa (Ibba, Nugnes, Marinkovic, Miele)

    Costante orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nel giudizio, non può ignorare la valutazione compiuta in sede cognitiva: se rifiuta la continuazione rispetto a reati già ritenuti contigui in cognizione deve motivare specificamente la ragione della disattenzione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva e articolata di molteplici indicatori (omogeneità dei beni tutelati, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità operative, sistematicità, programmazione dei reati).
  • Il decorso del tempo è un elemento rilevante: un ampio intervallo temporale riduce la probabilità di una programmazione unitaria, ma non esclude automaticamente la continuazione se presenti altri indici forti.
  • La eterogeneità tipologica dei reati non è di per sé decisiva: non basta l'eterogeneità per escludere la continuazione se sussistono indici unificatori (es. stessa organizzazione, modalità, obiettivi).
  • Il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con le valutazioni già espresse in sede di cognizione; se discorda, è tenuto a fornire motivazioni concrete e specifiche che giustifichino la diversa decisione.
  • Se in fase di cognizione è stata riconosciuta la continuazione tra alcuni reati, il giudice dell'esecuzione deve esaminare con particolare attenzione e motivare eventuali ragioni per non estendere quel vincolo ad altri reati commessi nello stesso contesto spazio-temporale.
  • In caso di annullamento dell'ordinanza, il rinvio deve essere a diverso magistrato quando necessario per assicurare imparzialità e corretto riesame, conformemente alla giurisprudenza costituzionale.
  • In sede esecutiva il richiedente può ottenere il riconoscimento della continuazione solo tramite un giudizio concreto e motivato: non sono ammesse decisioni apodittiche o sprovviste di esame della documentazione di merito.

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