Cassazione Penale, Ordinanza n. 12900/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito, disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per appropriazione indebita. Con il primo motivo si denunciavano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 124 e 646 c.p., sostenendo in sostanza una diversa decorrenza del termine per la proposizione della querela. La difesa contestava l'impostazione seguita dai giudici di merito, ma la Corte ha ritenuto il motivo privo di concreta specificità e manifestamente infondato, rilevando che il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la consapevolezza dell'interversione del possesso dopo il decorso del termine per la restituzione del bene. Con il secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il giudice può motivare il diniego richiamando gli elementi negativi ritenuti decisivi o la mancanza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente ogni deduzione delle parti.
Norme richiamate
art. 124 c.p.
Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.
art. 646 c.p.
La norma è richiamata in relazione all'appropriazione indebita; la Corte dà per corretto l'accertamento di merito sull'interversione del possesso e sulla decorrenza del termine per la restituzione del bene.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di querela, il termine decorre dal momento in cui la persona offesa abbia acquisito una conoscenza certa del fatto-reato, fondata su elementi seri e concreti, e non necessariamente dalla mera consumazione del reato.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesti la decorrenza del termine per querelare è manifestamente infondato se si scontra con il dato normativo e con un consolidato indirizzo giurisprudenziale correttamente applicato dal giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi oppure l'assenza di elementi positivi meritevoli di valorizzazione, senza necessità di confutare puntualmente ogni deduzione difensiva.
- La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile o manifestamente infondata quando si risolve in una critica generica e non specifica alla valutazione compiuta dai giudici di merito.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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