Sentenza del 09/08/2016 n. 16788 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità dei canoni di leasing relativi a un immobile classificato catastalmente come A/10, sostenendo che la sola strumentalità per natura non fosse sufficiente e che dovesse essere provata l'effettiva inerenza del bene all'attività d'impresa. Ha inoltre denunciato l'insufficiente motivazione della CTR, che non aveva considerato l'accertato utilizzo dell'immobile per esigenze personali. La società contribuente ha contestato, con ricorso incidentale, l'indeducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori, sostenendo che le delibere assembleari prodotte dimostrassero l'esistenza di un atto anteriore di data certa e che tale requisito non fosse comunque necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, ritenendo necessario verificare concretamente sia l'inerenza dell'immobile all'attività aziendale sia il contenuto e la regolare inserzione nel libro dei verbali delle delibere assembleari relative al trattamento di fine mandato. È stato invece rigettato il secondo motivo incidentale: gli accantonamenti a favore degli amministratori sono deducibili solo se il diritto all'indennità risulta da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 40, comma 2, vigente ratione temporis
Gli immobili relativi ad imprese commerciali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si considerano strumentali anche se non utilizzati.
La classificazione catastale o la cosiddetta strumentalità per natura non rende automaticamente deducibili i costi. Occorre verificare il rapporto concreto tra il bene e l'attività dell'impresa; si può prescindere dall'utilizzo diretto solo quando sia provata l'insuscettibilità del bene a una diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 109, già art. 75
La deducibilità dei costi richiede il requisito generale dell'inerenza, cioè la correlazione funzionale tra il costo sostenuto e l'attività produttiva o la formazione del reddito d'impresa.
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 70, comma 3, vigente ratione temporis, oggi art. 105, comma 4
Gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato o altre indennità spettanti agli amministratori sono deducibili solo quando il relativo diritto risulta da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Il rinvio all'art. 16, oggi art. 17, è integrale e comprende anche tale requisito temporale.
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 16, lett. c), oggi art. 17
La norma, richiamata per le indennità di fine rapporto, impone che il diritto all'indennità sia previsto da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto.
D.P.R. n. 546/1992, artt. 43, 62 e 102, comma 7
Sono richiamate in relazione ai motivi di ricorso per cassazione e ai limiti del giudizio tributario di legittimità; la Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione di legge e all'insufficiente valutazione dei fatti decisivi.
Massime di principio
- Per dedurre i costi relativi a un immobile, non basta dimostrare la categoria catastale o la strumentalità astratta: occorre provare concretamente l'utilizzo o la funzione del bene rispetto all'attività d'impresa e l'assenza di finalità personali o estranee.
- L'inerenza è un requisito autonomo e generale della deducibilità: anche un bene astrattamente strumentale può generare costi indeducibili se non è collegato all'attività produttiva.
- Gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori richiedono una preventiva previsione del diritto in un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto; una decisione successiva o priva di adeguata certezza documentale non è sufficiente.
- Quando il contribuente produce delibere societarie come prova dell'obbligazione, il giudice deve esaminarne il contenuto, la data, la regolare iscrizione nel libro dei verbali e ogni elemento che ne confermi l'autenticità.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva di una parte: annulla la decisione precedente e impone al giudice di merito una nuova valutazione secondo i principi indicati dalla Corte.
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