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Sentenza

Sentenza n. 3137/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento - del provvedimento reso dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, del 4 novembre 2022 con cui si dispone alla nave Humanity 1 di sostare nelle acque territoriali non oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti autorità nazionali, e di ogni altro comunque connesso, anche se non conosciuto dalle ricorrenti; - della direttiva del Ministero dell'Interno del 25.10.2022 prot. 70326 del 24/10/2022 con relative note verbali del 23.10.2022 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,e di ogni altro comunque connesso, anche se non conosciuto dalle ricorrenti; - della comunicazione del 6.11.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Capitaneria di porto di Catania, con ordine di lasciare il porto di Catania, comunicata a mezzo mail, e di ogni altro comunque connesso, anche se non conosciuto dalle ricorrenti; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso agli atti sopra menzionati anche se non conosciuti dalle ricorrenti.

Giustizia amministrativa202213776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto interministeriale del 4 novembre 2022 che limitava il transito e la sosta della nave Humanity 1 nelle acque territoriali italiane al tempo necessario allo sbarco delle persone in condizioni emergenziali o precarie condizioni di salute; direttiva ministeriale del 25 ottobre 2022 e comunicazione della Capitaneria di porto di Catania del 6 novembre 2022

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, titolari e gestori della nave Humanity 1, hanno impugnato gli atti con cui le amministrazioni statali avevano limitato la permanenza della nave nelle acque territoriali e nel porto di Catania, consentendo lo sbarco delle sole persone segnalate come vulnerabili e imponendo successivamente la prosecuzione della navigazione. La nave aveva effettuato tre interventi di recupero, tra il 22 e il 24 ottobre 2022, in aree SAR maltese e libica, senza coordinamento con il centro italiano di coordinamento del soccorso in mare né, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, con le autorità SAR competenti. A bordo erano presenti 180 migranti, tra cui minori non accompagnati, donne minorenni e un neonato. Le ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del decreto interdittivo e degli atti connessi, anche per contrasto con le norme nazionali e internazionali sul soccorso in mare, sul Place of Safety e sul principio di non respingimento; hanno inoltre contestato la qualificazione delle operazioni come passaggio non inoffensivo, la contraddittorietà e discriminatorietà della distinzione tra persone vulnerabili e non vulnerabili, nonché la comunicazione della Capitaneria, ritenuta un ordine di lasciare il porto. Le amministrazioni hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e ne hanno chiesto comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse attuale, rilevando che, prima della proposizione del ricorso, tutti i migranti erano già sbarcati, sicché era venuto meno il pregiudizio concreto derivante dagli atti impugnati. Il decreto aveva esaurito i propri effetti rispetto alle operazioni di soccorso effettuate tra il 22 e il 24 ottobre 2022 e non poteva fondare un interesse preventivo a contestare futuri provvedimenti, eventualmente adottabili in occasione di successive operazioni. Il giudice ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Ha giudicato legittimo il decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 130/2020, poiché le operazioni erano state svolte in aree SAR maltese e libica, senza coordinamento con le autorità competenti, e la successiva autonoma decisione di dirigere verso l'Italia era stata ritenuta idonea a integrare un passaggio non inoffensivo ai sensi dell'art. 19 UNCLOS, in quanto riconducibile allo sbarco di persone in violazione delle norme sull'immigrazione dello Stato costiero. Secondo il TAR, non ricorrevano quindi i presupposti dell'eccezione prevista dal secondo periodo dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 130/2020, relativa alle operazioni di soccorso immediatamente comunicate e svolte nel rispetto delle indicazioni dell'autorità SAR competente. Il provvedimento era coerente con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, pur salvaguardando lo sbarco delle persone vulnerabili e, successivamente, di tutti i migranti. Il giudice ha inoltre ritenuto che, secondo la Convenzione UNCLOS e la Convenzione SAR, la responsabilità primaria per l'individuazione del Place of Safety spettasse allo Stato competente per la regione SAR in cui erano stati effettuati i recuperi e, in mancanza di coordinamento, allo Stato di bandiera; l'Italia non aveva dunque uno specifico obbligo internazionale di individuare il Place of Safety o di riscontrare le richieste della nave. È stata respinta anche la censura relativa alla comunicazione della Capitaneria di Catania, qualificata non come ordine di lasciare il porto, ma come richiesta di informazioni funzionale alla programmazione degli accosti e dei servizi portuali. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti e liquidate in complessivi 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile quando, al momento della proposizione, manca un interesse concreto e attuale alla decisione, essendo già cessata la lesione dedotta.

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 130/2020

    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ... il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ... può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.

    Il potere interministeriale di limitare o vietare il transito e la sosta può essere esercitato per motivi di ordine e sicurezza pubblica; l'eccezione per operazioni di soccorso opera solo quando esse siano immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera e siano svolte nel rispetto delle indicazioni dell'autorità SAR competente.

  • art. 19 Convenzione UNCLOS

    Il passaggio non è inoffensivo quando la condotta della nave è ritenuta riconducibile allo scarico di persone in violazione delle leggi e dei regolamenti sull'immigrazione dello Stato costiero.

  • art. 92 Convenzione UNCLOS

    In alto mare la nave è sottoposta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera, comprensiva, secondo la sentenza, sia della giurisdizione esecutiva sia del potere di regolamentare le situazioni a bordo.

  • art. 94, paragrafi 1, 2 e 6, Convenzione UNCLOS

    Lo Stato di bandiera deve esercitare effettivamente la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle questioni amministrative, tecniche e sociali della nave; lo Stato costiero che abbia fondati motivi di ritenere omessi controlli appropriati può segnalarlo allo Stato di bandiera, che deve svolgere un'indagine e adottare, se necessario, le misure conseguenti.

  • art. 98 Convenzione UNCLOS

    La disciplina internazionale del soccorso marittimo è considerata nel quadro degli obblighi di assistenza e coordinamento tra Stati e autorità competenti.

  • art. 62 e seguenti codice della navigazione

    La Capitaneria di porto può richiedere informazioni sulle esigenze della nave e sull'orario di partenza nell'esercizio delle prerogative di programmazione e organizzazione degli accosti portuali.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere contro un provvedimento interdittivo deve essere concreto e attuale al momento della proposizione del ricorso; se l'effetto lesivo è già cessato, per essere avvenuto lo sbarco delle persone cui il provvedimento si riferiva, il ricorso è inammissibile e non può essere mantenuto sulla base di un interesse meramente futuro a evitare eventuali provvedimenti successivi.
  • Il potere di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica può essere esercitato quando le operazioni di soccorso non risultino immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera o non siano state effettuate nel rispetto delle indicazioni dell'autorità SAR competente.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 130/2020, la sistematica attività autonoma di perlustrazione e recupero in aree SAR straniere, non coordinata con le autorità competenti, seguita dalla scelta unilaterale di dirigere verso le acque territoriali italiane, può essere qualificata come passaggio non inoffensivo ai sensi dell'art. 19 UNCLOS.
  • In assenza di coordinamento da parte dell'autorità SAR competente per l'area in cui è avvenuto il recupero, l'individuazione del Place of Safety e le istruzioni alla nave spettano prioritariamente allo Stato competente per la regione SAR e, in relazione alla giurisdizione sulla nave in alto mare, allo Stato di bandiera; lo Stato italiano non è automaticamente obbligato a riscontrare la richiesta di Place of Safety proveniente dalla nave.
  • Una comunicazione della Capitaneria di porto con cui si richiedono informazioni sulle esigenze tecnico-nautiche e sull'orario previsto di partenza, nell'ambito della programmazione degli accosti, non costituisce di per sé un ordine di lasciare il porto.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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