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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25040/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua opposizione al sequestro di opere d'arte contraffatte e la richiesta di restituzione, denunciando plurime violazioni di legge e motivazione apparente. Il G.I.P. aveva mantenuto il sequestro motivando: (i) la possibile necessità di nuovi accertamenti in futuro; (ii) la possibilità che in futuro si disponga la confisca dei beni.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza e rinviando il procedimento al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame volto a colmare le carenze motivazionali. La Corte ha precisato che: (i) il sequestro probatorio è legittimo solo se giustificato da accertamenti attuali e specificatamente determinati, non per ipotesi future; (ii) il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera solo se riferibile ai casi indicati dall'art. 240, comma 2, cod. pen., con specifica valutazione fattuale delle connotazioni dei beni; in mancanza di tali motivazioni o di conversione in sequestro preventivo il mantenimento non è legittimo.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il divieto di restituzione previsto dal comma 7 opera nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, c.p., e la sua applicazione richiede specifica indicazione delle ragioni fattuali che rendono il bene assoggettabile a quelle ipotesi.

  • art. 240 cod. pen.

    Le fattispecie indicate dall'art. 240, comma 2, (beni strumentali o provento del reato, ecc.) devono essere valutate concretamente per giustificare il mancato dissequestro; tale valutazione è di carattere essenzialmente fattuale.

  • Cass. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, anche concisa, che specifichi la finalità perseguita per gli accertamenti; non è sufficiente una finalità generica o futura.

  • Cass. Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 (Bellucci)

    La giurisprudenza ha precisato che il divieto di restituzione dell'art. 324, comma 7, si applica anche in caso di annullamento del sequestro probatorio, ma solo se risulta verificata la riconducibilità dei beni alle ipotesi dell'art. 240, comma 2, con adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio può essere mantenuto solo per esigenze attuali e specificamente indicate: non basta invocare possibili accertamenti futuri o ipotetici.
  • Per impedire la restituzione dei beni occorre mostrare che essi rientrano nelle ipotesi dell'art. 240, comma 2, c.p.; tale accertamento richiede valutazioni di fatto e motivazione adeguata.
  • La semplice prospettazione di una futura confisca non giustifica il mantenimento del sequestro probatorio se non è stata effettuata una conversione formale in sequestro preventivo o non sussistono ragioni fattuali specifiche.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile supplire, con valutazioni di merito, alle carenze motivazionali di carattere fattuale che spettano al giudice di merito; in tali casi la Corte annulla e rinvia per un nuovo esame motivato.

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